Inammissibile in cassazione la rilettura delle prove sulla credibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 37705 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione, in caso di doppia conforme, solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio. Il giudizio di credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Laddove si lamenti l’erronea valutazione di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Il reato di estorsione si distingue dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l’elemento psicologico: nel primo l’agente persegue il profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha assolto l’imputato dal reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, rideterminando la pena, e ha confermato nel resto la condanna per il delitto di estorsione. La vicenda riguarda pretese di restituzione di denaro, avanzate con modalità minacciose, nei confronti di un debitore.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; mancata derubricazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per asserito travisamento del fatto storico.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Corte chiarisce anzitutto che, pur evocando cumulativamente contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento, la difesa ha in realtà sollecitato una rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto vivente. È preclusa alla Corte di cassazione ogni nuova valutazione delle risultanze, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
Assume rilievo decisivo la doppia conformità della decisione di condanna. Il travisamento della prova è deducibile in cassazione, in tale ipotesi, solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice — cosa non verificatasi — oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, di evidenza macroscopica tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio.
Sul primo motivo, la sentenza impugnata contiene puntuale motivazione sull’attendibilità del resoconto della vittima, corroborato dalle dichiarazioni di altri testimoni e dalla parziale confessione dell’imputato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni, nella specie insussistenti. Il ricorrente contesta tale valutazione senza allegare elementi a sostegno di un eventuale intento calunnioso, con deduzioni intrinsecamente generiche.
Nessuna interferenza decisiva deriva dalla circostanza che l’imputato si fosse recato presso il bar insieme a un terzo, che in realtà era già presente. Tale dato non incide sulla ricostruzione della condotta minatoria, come spiegato dai giudici territoriali, e il motivo è aspecifico, perché non indica se, all’esito della prova di resistenza, gli altri elementi a carico fossero sufficienti a respingere la doglianza. La Corte territoriale ha fondato la conferma sull’accertamento di reiterati episodi di minaccia, anche in assenza del terzo.
Anche il secondo motivo è rigettato. Le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 hanno chiarito che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione si differenziano per l’elemento psicologico: nel primo l’agente agisce nella convinzione, ragionevole anche se infondata, di esercitare un proprio diritto; nel secondo persegue il profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. La Corte di appello ha escluso la qualificazione riduttiva stante la causa illecita del rapporto, correlata al finanziamento di un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti. Il patto novativo intervenuto dopo l’episodio minatorio scaturisce dal clima intimidatorio e ha le sue radici nel medesimo finanziamento illecito.
Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali. Non si procede alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, che ha depositato conclusioni telematiche senza comparire all’udienza, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 2023-2024.
Nota della Redazione
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