Termine a difesa “ad horas” nel riesame e consapevolezza della finalità agevolatrice (Cass. pen. Sez. II n. 37713 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all’indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. a pena di inefficacia della misura; è pertanto sufficiente un rinvio “ad horas” dell’udienza di riesame. La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. In tema di ordinanza de libertate, il vizio di omessa motivazione sussiste solo quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti, e non quando i motivi di superamento delle tesi difensive siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il provvedimento del GIP che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo e dalla finalità agevolatrice mafiosa.
La difesa ha censurato il diniego del rinvio dell’udienza di riesame, chiesto per esaminare le dichiarazioni prodotte in udienza dal pubblico ministero, la ritenuta gravità del compendio indiziario, il riconoscimento dell’aggravante mafiosa e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso, anche nelle parti non attinenti al merito della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la doglianza sulla mancata concessione del rinvio è inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha dedotto la rilevanza e la decisività delle nuove dichiarazioni, secondo il principio della cd. prova di resistenza, richiamato dalle Sez. 3 n. 39603 del 2024 e dalle Sez. 5 n. 31823 del 2020 e Sez. 2 n. 7986 del 2016.
Nel merito del termine a difesa, i giudici di legittimità richiamano il principio consolidato per cui la congruità del termine assegnato all’indagato va valutata in rapporto alla scansione temporale del procedimento di riesame, essendo funzionale al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione ex art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura. Richiamano in tal senso Sez. 4 n. 21754 del 2020, che ha ritenuto sufficiente un rinvio “ad horas”.
Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia valutato, anche implicitamente e senza vizi logici, tutte le argomentazioni difensive. Il compendio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per le modalità graduali e progressive del racconto e per la linearità e assenza di contraddizioni, e riscontrate dalle dichiarazioni del padre. La Corte conferma che il vizio di omessa motivazione è ravvisabile solo quando dal provvedimento, nel suo complesso, non emergano le ragioni del convincimento su punti rilevanti, e non quando il superamento delle tesi difensive sia desumibile per implicito, secondo Sez. 3 n. 15980 del 2020.
Sull’aggravante mafiosa, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8545 del 2019 (dep. 2020), Chioccini, secondo cui la circostanza ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Il Tribunale ha valorizzato la specificazione che il denaro era destinato “a Cetraro”, evocativa della consorteria dominante sul territorio, e la piena consapevolezza del ricorrente, desunta dai rapporti stretti con il soggetto apicale della criminalità locale.
Infine, i motivi sulle esigenze cautelari sono dichiarati inammissibili per genericità, non risultando prospettati elementi idonei a superare la doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermata dal concreto pericolo di condotte intimidatorie verso la persona offesa. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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