Crediti da contratto anteriore al dissesto spettano alla gestione liquidatoria (C.G.A.R.S. n. 151 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito derivante da un contratto di appalto stipulato dall’ente locale prima della dichiarazione di dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, anche se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo. Il criterio di riparto non dipende dalla data di liquidazione del credito né dalla singola prestazione eseguita, ma dalla fonte unitaria dell’obbligazione, riconducibile a un atto o fatto di gestione anteriore al dissesto. Opera quindi il divieto di azioni esecutive di cui all’art. 248, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000, con soddisfacimento esclusivamente in forma concorsuale e secondo il principio della par condicio tra i creditori. Il limite alla gestione liquidatoria è segnato dall’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del medesimo testo unico.

Il Fatto

La banca, cessionaria di un credito vantato da una società consortile, chiedeva al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, emesso dal tribunale ordinario nei confronti del Comune per una somma superiore a 160.000 euro, oltre interessi e accessori. Il credito trovava fondamento in tre fatture relative a prestazioni eseguite in forza di un contratto di appalto stipulato il 28 settembre 2016.

Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso, avendo già dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 29 giugno 2019. Il TAR accoglieva l’eccezione e dichiarava il ricorso inammissibile. La banca proponeva appello, richiamando una precedente pronuncia del medesimo TAR a lei favorevole su crediti nascenti dal medesimo contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva di essersi già pronunciato sulla questione con la sentenza n. 416/2023, che aveva accolto l’appello del Comune avverso la decisione favorevole alla società, ritenendo il credito incluso nella competenza dell’organo straordinario. Il Collegio conferma tale orientamento.

Il nodo interpretativo riguarda l’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267 del 2000, come integrato dall’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 80 del 2004, convertito dalla legge n. 140 del 2004. La norma attribuisce all’organo di liquidazione la competenza sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, comprendendovi i debiti correlati a tali atti anche se accertati successivamente, ma non oltre l’approvazione del rendiconto.

Il percorso argomentativo si fonda sull’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, che ha attratto alla gestione liquidatoria non solo le poste passive già contabilizzate, ma tutte le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. Il Collegio richiama anche l’Ad. Pl. n. 1 del 2022, che ha evidenziato come l’esecuzione diretta nei confronti dell’ente frustrerebbe la ratio della gestione liquidatoria e pregiudicherebbe le funzioni ordinarie del Comune insolvente. Su questa linea si colloca Cons. Stato, sez. V, n. 2452 del 2020, che ha imposto il soddisfacimento in forma concorsuale per i crediti derivanti da contratti anteriori.

L’appello è infondato. Il credito portato dal decreto ingiuntivo attiene a prestazioni esecutive del contratto di appalto stipulato il 28 settembre 2016, dunque anteriore alla dichiarazione di dissesto del 29 giugno 2019. Non rileva che le singole prestazioni siano state rese dopo il dissesto, perché la fonte unitaria dell’obbligazione resta l’atto antecedente. La tesi dell’appellante, oltre a contrastare con l’orientamento consolidato, introdurrebbe un elemento di incertezza nel riparto di competenze e aprirebbe la strada a condotte elusive della disciplina. Il Collegio compensa le spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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