Definizione agevolata delle concessioni demaniali marittime e inefficacia della decadenza (C.G.A.R.S. n. 152 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 100, comma 5, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni con legge n. 126/2020, si applica integralmente e direttamente anche nella Regione Siciliana e rende inefficaci i provvedimenti di decadenza dalla concessione demaniale marittima già adottati e oggetto di contenzioso, quando siano fondati sul mancato versamento del canone. Ne deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento, avendo il concessionario conseguito il bene della vita cui aspirava. La definizione agevolata del comma 7 del medesimo articolo non presuppone alcun previo provvedimento giudiziario cautelare che sospenda gli effetti della decadenza: è sufficiente che il procedimento sia pendente alla data di entrata in vigore del decreto e che il concessionario versi la somma stabilita dalla norma. È pertanto illegittimo il diniego fondato sull’assunto che il richiedente non rivesta più la qualità di concessionario.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto nel 2006 una concessione demaniale marittima di durata novantanovennale per realizzare e gestire un porto turistico. Con decreto dirigenziale del 16 giugno 2014 l’Assessorato regionale dichiarava la decadenza dalla concessione per inadempimento agli obblighi di pagamento dei canoni, contestando un debito superiore a un milione e settecentomila euro. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso con sentenza n. 721/2020.
Nelle more del giudizio, la società presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020. L’Assessorato la respingeva con nota del 30 gennaio 2023, sul presupposto che il rapporto concessorio non fosse più esistente e che nessun procedimento di decadenza risultasse in corso. La società impugnava anche il diniego e la nota con cui l’Autorità di sistema portuale dichiarava di non voler rivalutare la fattispecie; il TAR respingeva entrambi i ricorsi con le sentenze n. 1321/2023 e n. 1322/2023. Proponeva così tre appelli, riuniti dal Collegio per connessione soggettiva e oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla diretta applicabilità nell’ordinamento regionale dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, richiamando il proprio precedente C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 63 del 2023. Il comma 5 della disposizione stabilisce che, nelle more della revisione dei canoni demaniali marittimi, sono inefficaci i provvedimenti adottati e oggetto di contenzioso inerenti i pagamenti dei canoni, compresi quelli di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, con riguardo alle concessioni per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
La fattispecie rientra integralmente nel perimetro della norma: la concessione era destinata a un porto turistico, il decreto di decadenza era già adottato al momento dell’entrata in vigore del decreto e risultava impugnato. Ne consegue che quel provvedimento è divenuto integralmente inefficace e che va dichiarata la cessazione della materia del contendere tanto sull’appello avverso la sentenza n. 721/2020, quanto su quello relativo alla nota dell’Autorità portuale, essendo venuto meno in radice l’oggetto del contendere e non residuando alcun margine per una rivalutazione discrezionale.
Quanto all’appello sul diniego di definizione agevolata, il Collegio ritiene fondate le censure. Il comma 7 consente di definire, a domanda del concessionario e con il versamento della somma stabilita, ogni procedimento giudiziario pendente alla data di entrata in vigore del decreto, senza che occorra alcun previo provvedimento cautelare di sospensione della decadenza. Il presupposto addotto dall’Assessorato — la perdita della qualità di concessionario — è erroneo, proprio perché la decadenza del 2014 è divenuta inefficace sin dall’entrata in vigore del decreto.
Il diniego va dunque annullato, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado. Il Collegio compensa le spese del doppio grado per tutti i giudizi riuniti.
Nota della Redazione
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