Decreto ingiuntivo non esecutivo non opponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 739 del 11.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Tale attività è vera e propria funzione giurisdizionale di verifica del contraddittorio, non surrogabile dal cancelliere né dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo privo di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla massa, neppure se il provvedimento ex art. 647 cod. proc. civ. sopravvenga: intervenuto il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall. La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non muta l’esito, poiché il decreto non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato; resta quindi inefficace verso la procedura anche l’ipoteca giudiziale iscritta in ragione di quella provvisoria esecuzione.
Il Fatto
Una società cedeva a un’altra il proprio credito verso una debitrice. Il creditore ottenne un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società ancora in bonis e, in forza di esso, iscrisse ipoteca giudiziale su un immobile della debitrice. Prima che il decreto fosse munito della formula di definitiva esecutività ex art. 647 cod. proc. civ., la debitrice venne dichiarata fallita.
La ricorrente chiese l’ammissione al passivo con collocazione ipotecaria, ma il giudice delegato l’ammise al chirografo. Il Tribunale di Cassino, con decreto del 4.11.2022, rigettò l’opposizione ex art. 98 legge fall. La società propose allora ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 647 cod. proc. civ., sostenendo che i decreti ingiuntivi non opposti passano in giudicato per il solo decorso del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., come accade per le sentenze, e non dal provvedimento di esecutorietà.
La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ. Richiama un orientamento consolidato: il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.; tale funzione si distingue da quella del cancelliere ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in un’attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, ultimo atto del processo d’ingiunzione, non surrogabile dal giudice delegato. Il provvedimento impugnato ha quindi deciso la questione in modo conforme ai principi richiamati (Cass. n. 21583 del 2018, Cass. n. 1774 del 2018, Cass. n. 1650 del 2014, Cass. n. 6085 del 2004).
Non rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ. (Cass. n. 28553 del 2011): il passaggio in giudicato non si compie prima dell’attività ex art. 647 cod. proc. civ., necessaria anche in caso di provvisoria esecuzione. Il decreto provvisoriamente esecutivo non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato di cui all’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., pronunciata nel contraddittorio delle parti, ed è pertanto privo di efficacia verso il fallimento (Cass. n. 23679 del 2017; Cass. n. 11811 del 2014). Da qui l’inefficacia anche dell’ipoteca giudiziale iscritta sulla provvisoria esecuzione (Cass. n. 24158 del 2022).
La Corte dichiara infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 cod. proc. civ., per come interpretato nel diritto vivente, per violazione dell’art. 3 Cost., essendo tale interpretazione coerente con il principio di cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione (Cass. n. 34474 del 2022). Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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