Accertamento da studi di settore: il giudice del rinvio non può valorizzare mere giustificazioni plausibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 16542 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comportamento del contribuente palesemente antieconomico, caratterizzato da un rilevante rapporto deficitario tra costi sostenuti e ricavi dichiarati, integra le gravi incongruenze che legittimano l’accertamento basato sugli studi di settore. I dati presunti da tali strumenti possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente. La prova contraria non può consistere nella mera plausibilità delle giustificazioni, nella regolarità della contabilità o nell’assenza di rilievi da parte di altre autorità, ma deve basarsi su elementi di prova concreti, acquisiti al processo con qualsiasi mezzo, idonei a giustificare la gestione anomala.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel settore della logistica automobilistica un avviso di accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore e sulla rilevata antieconomicità della gestione, protrattasi per un arco di cinque anni. L’ufficio contestava la mancata giustificazione dello scostamento tra reddito dichiarato e quello risultante dai parametri, nonché la sostenibilità dei costi, in particolare per servizi e personale, in presenza di ricavi insufficienti a coprirli.
La società impugnava l’avviso e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo lo studio di settore inidoneo a rappresentare la concreta realtà economica del contribuente. L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale; la sentenza era quindi impugnata in Cassazione, che, con ordinanza n. 36213/2021, accoglieva il ricorso dell’Agenzia e rinviava alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava nuovamente l’appello dell’ufficio, valorizzando le giustificazioni addotte dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, censura la sentenza del giudice del rinvio per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dei principi in materia di onere probatorio. I giudici di secondo grado, rileva la Corte, hanno fondato la propria decisione sugli stessi elementi già ritenuti inidonei nell’ordinanza di rinvio, attribuendo valenza probatoria a mere affermazioni difensive, come la ridotta disponibilità degli spazi o la soggezione al controllo doganale.
Il giudice del rinvio non ha individuato elementi di prova concreti, capaci di superare il quadro presuntivo dedotto dall’ufficio. La Cassazione chiarisce che la regolarità della contabilità e l’assenza di rilievi da parte dell’Agenzia delle Dogane non incidono sull’accertamento, essendo compatibili con una gestione solo formalmente corretta ma intrinsecamente inattendibile. Le giustificazioni offerte dal contribuente non possono limitarsi alla plausibilità economica, ma devono dimostrare, in modo specifico, le ragioni che hanno indotto a sostenere costi non coperti dai ricavi per un periodo prolungato.
La Corte precisa, infine, che l’erronea indicazione, contenuta nell’ordinanza di rinvio, del numero di “lavoratori” invece delle giornate retribuite non assume rilievo decisivo, poiché l’entità della spesa per il personale è stata dichiarata dalla stessa società ed è stata utilizzata dagli accertatori per dimostrare l’incongruità della gestione.
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Nota della Redazione
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