Le cessioni a catena via e-commerce sono unitarie e imponibili IVA in Italia (Cass. civ. Sez. 5 n. 18398 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA sul commercio elettronico transfrontaliero, l’operazione economica che coinvolge un fornitore stabilito in altro Stato membro, un rivenditore professionale italiano e il consumatore finale italiano, quando sia unitariamente concepita e realizzata mediante un unico trasferimento del bene direttamente dal fornitore al cliente finale, non può essere scomposta in una pluralità di operazioni autonome. La cessione al consumatore finale si considera effettuata nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 40, primo comma, d.L. n. 331/1993 quando i beni, originari di altro Stato membro, siano spediti o trasportati nel territorio italiano e l’acquirente sia soggetto passivo IVA, salvo che quest’ultimo dia evidenza che i beni non sono stati spediti in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato a imposta nello Stato membro di partenza. È, pertanto, inconferente il richiamo all’art. 7-bis d.P.R. n. 633/1972 per escludere l’imponibilità della cessione in ragione della sola localizzazione del bene al momento del perfezionamento del contratto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava a carico di un commerciante di pneumatici, titolare di un negozio online sulla piattaforma eBay, maggiori ricavi e la mancata applicazione dell’IVA sulle cessioni di beni effettuate nell’anno d’imposta 2015. Il contribuente, infatti, acquistava i pneumatici da un unico fornitore tedesco e ne ordinava la consegna direttamente al cliente finale italiano, trattenendo, quale prezzo, la differenza tra il corrispettivo incassato dal consumatore e quanto pagato al fornitore, senza assolvere l’imposta.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso l’assoggettabilità a IVA delle cessioni ai consumatori finali, ritenendo che, al momento del pagamento, i beni si trovassero ancora in Germania e che, pertanto, le operazioni fossero fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis d.P.R. n. 633/1972. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, con unico motivo, cui resisteva il contribuente con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, censurando l’approccio atomistico del giudice d’appello che aveva considerato separatamente la fase dell’acquisto dal fornitore tedesco e quella della vendita al cliente finale italiano. La sequenza contrattuale in cui il rivenditore professionale italiano, contestualmente all’ordine del consumatore, si approvvigiona presso il fornitore UE e dispone la consegna diretta del bene al cliente finale configura un’operazione unitaria, il cui unico trasferimento materiale è quello dal fornitore al consumatore nel territorio italiano.
La Corte ha chiarito che, in presenza di una vendita a catena, il rivenditore professionale italiano non è un consumatore finale ma un soggetto passivo IVA che, nell’acquisto intracomunitario, opera in regime di reverse charge. Tale regime, trasferendo l’obbligo di assolvimento dell’imposta dal cedente al cessionario, rende l’acquisto “a monte” neutrale e impone al rivenditore di integrare la fattura con l’IVA, che resta incorporata nel prezzo finale del bene. Ove l’imposta non venga assolta né in Italia né nello Stato membro di partenza, l’operazione economica sfugge interamente a tassazione, alterando la concorrenza.
Quanto all’individuazione dello Stato di imposizione, la Corte ha richiamato il principio per cui l’IVA, in quanto imposta sul consumo, deve essere corrisposta nello Stato membro in cui avviene il consumo finale. Ha quindi ritenuto inconferente il richiamo all’art. 7-bis d.P.R. n. 633/1972, operato dal giudice del gravame, dovendosi invece applicare l’art. 40, primo comma, d.L. n. 331/1993, il quale presume l’effettuazione dell’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato quando i beni vi siano spediti o trasportati e l’acquirente sia soggetto passivo IVA. Il contribuente, per sottrarsi a tale presunzione, non ha allegato né provato di essersi identificato in Germania o di aver provveduto all’assolvimento dell’imposta in quello Stato membro.
La Corte ha, infine, rigettato i quattro motivi di ricorso incidentale concernenti la rideterminazione del reddito d’impresa. Ha escluso il difetto di motivazione, riconoscendo la legittimità della motivazione per relationem; ha dichiarato inammissibili i motivi di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e di omesso esame di fatti decisivi, in presenza di doppia conforme; ha infine ritenuto correttamente rispettata la regola di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., avendo il giudice di merito fondato la decisione su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non smentiti dalla prova contraria.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame del profilo relativo all’assoggettabilità a IVA delle cessioni al consumatore finale.
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Nota della Redazione
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