Crinali tutelati dal piano paesaggistico secondo il criterio dell’intervisibilità (TAR Toscana n. 958 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi, l’individuazione delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico risponde a un criterio discrezionale di natura percettiva, fondato sull’intervisibilità assoluta, ponderata e dei crinali, in coerenza con gli obiettivi del PIT/PPR. Tale criterio è distinto e autonomo rispetto alla classificazione tassonomica dei corsi d’acqua e dei bacini idrografici dettata dalla legge n. 183/1989 e dalla L.R. Toscana n. 91/1998. Ne consegue che le censure che assumano quella diversa classificazione a parametro della legittimità delle prescrizioni di tutela muovono da un vizio di partenza che le inficia integralmente. La scelta metodologica dell’amministrazione, se non contestata nei suoi criteri, non è sindacabile nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara con cui era stato approvato il PABE – Scheda 15 del PIT-PPR, unitamente agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti.

Il gravame era affidato a nove motivi. In corso di causa la società dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di tutte le censure eccetto la terza, con la quale si contestava l’illegittimità dell’art. 8, comma 7, lett. c), delle N.T.A., nella parte relativa ai crinali e alle vette da tutelare. Si deduceva, in particolare, che la tutela era stata approntata in modo indifferenziato, senza correlare l’individuazione dei crinali alla classificazione dei bacini idrografici, con conseguente errata qualificazione dei crinali delle cave di interesse e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse sui motivi primo, secondo e dal quarto al nono, dichiarando il ricorso parzialmente improcedibile. La decisione si concentra quindi sulla terza censura.

Il Tribunale richiama il proprio precedente secondo cui i crinali rilevanti ai fini del PABE sono quelli di interesse paesaggistico, individuati secondo il criterio, discrezionale, dell’intervisibilità e dei caratteri percettivi, articolato in intervisibilità teorica assoluta, teorica ponderata e teorica dei crinali. I criteri così definiti non risultano contestati.

La scelta trova conferma negli obiettivi del PIT/PPR, che richiedono, per ciascun PABE, l’individuazione a scala di dettaglio delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico, anche mediante rappresentazione dell’intervisibilità con adeguata documentazione fotografica.

Da qui il passaggio decisivo: l’amministrazione ha seguito un criterio paesaggistico, strutturalmente diverso da quello su cui si fondano le censure della ricorrente, imperniate sulla normativa in materia di corsi d’acqua e bacini idrografici. Le doglianze sulla classificazione tassonomica dei crinali, sulle pretese ricadute delle prescrizioni sulle coltivazioni già autorizzate e sul metodo di elaborazione cartografica presuppongono un parametro che il piano non era tenuto a seguire.

Il vizio di partenza inficia integralmente le censure, che vengono pertanto respinte nel merito. Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto; le spese di lite sono compensate per la particolarità del caso esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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