Concessione di impianto sportivo comunale: giurisdizione e scadenza della convenzione (TAR Lombardia n. 3181 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di gestione di impianti sportivi comunali, riconducibili al patrimonio indisponibile ex art. 826, ultimo comma, cod. civ., le controversie relative all’adempimento degli obblighi convenzionali e alle pretese economiche di riequilibrio, indennizzo o risarcimento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo in contestazione l’esercizio di un potere autoritativo. La delibera con cui la Giunta prende atto della scadenza della convenzione e richiede la restituzione degli spazi non costituisce atto di gestione riservato ai dirigenti, né richiede il contrarius actus, mancando un provvedimento di secondo grado. Non sussiste alcun diritto alla proroga non contemplata nell’accordo, in difetto di prova dell’alterazione patologica dell’equilibrio contrattuale eccedente il rischio operativo.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva sottoscritto nel 2014 con il Comune una convenzione per la gestione, manutenzione e custodia di una porzione della palestra comunale, assumendo a proprio carico taluni interventi di manutenzione straordinaria a fronte dell’uso esclusivo degli spazi e di un contributo annuo. Alla scadenza del termine pattuito, il Comune ha comunicato la necessità di riconsegna dei locali e, successivamente, con deliberazione di Giunta, ha disposto di riportare nella propria disponibilità le aree, intimando lo sgombero dal 1° gennaio 2023.
L’associazione ha impugnato la delibera e la comunicazione precedente, deducendo l’incompetenza della Giunta, la violazione del principio del contrarius actus, vizi procedimentali e motivazionali, il difetto di istruttoria sulla durata della convenzione e l’illegittimo diniego di proroga, chiedendo altresì il riequilibrio del sinallagma, indennizzi e risarcimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando come essa vada verificata in via preliminare in base al petitum sostanziale e alla intrinseca natura della posizione dedotta. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e amministrativa — tra cui Cass. Sez. Un. n. 23418 del 2020 e Cons. Stato n. 6210 del 2024 — il TAR distingue tra contestazione dell’esercizio del potere regolatorio e controversie sull’esecuzione del rapporto.
La convenzione, qualificata come concessione di pubblico servizio, ricade nell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tuttavia, le domande di natura economica — rimborso delle spese eccedenti la stima, indennizzo per incremento di valore, risarcimento per perdita di sponsor e danni non patrimoniali — attengono a comportamenti iure privatorum e a posizioni di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; resta salva la riproposizione davanti all’AGO nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR esclude l’incompetenza della Giunta: la delibera è mera presa d’atto della scadenza convenzionale, non atto di gestione dirigenziale. Manca altresì la materia per il contrarius actus, non essendovi alcun provvedimento di primo grado da annullare. Le censure procedimentali sono infondate, perché il Comune ha applicato la convenzione e, comunque, l’atto ha carattere vincolato, non potendo la partecipazione mutarne l’esito ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
La doglianza sulla durata decennale è smentita dal testo della convenzione firmata, che fissa il termine in otto anni. Quanto alla proroga, essa non è prevista e non trova fondamento nel richiamo all’equilibrio contrattuale: non è provata l’alterazione eccedente il rischio operativo né i presupposti degli artt. 165, comma 6, e 106 del d.lgs. n. 50/2016. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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