CAM e verifica dei requisiti: la conformità si dimostra anche dopo l’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 1352 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, qualora la lex specialis imponga il rispetto dei criteri ambientali minimi senza prescrivere a pena di esclusione la produzione di dichiarazioni o documentazione già in sede di offerta, la relativa dimostrazione può essere fornita nel procedimento di verifica dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario che non superi tale verifica non può addivenire alla stipula del contratto, ma l’assenza della prova nella fase di offerta non ne determina l’esclusione. La produzione, nel corso della verifica, di un certificato del produttore attestante le caratteristiche oggettive del bene costituisce adempimento idoneo e non integra avvalimento, che presuppone la carenza in capo all’offerente dei requisiti e la messa a disposizione della capacità altrui con espressa assunzione di impegni verso la stazione appaltante.
Il Fatto
La ricorrente partecipa alla procedura aperta indetta da una società affidataria di servizi ambientali per un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. La gara viene aggiudicata a un’altra impresa, collocando la ricorrente al secondo posto.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione e, con motivi aggiunti, l’atto con cui la stazione appaltante dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito delle verifiche. Deduca la violazione degli artt. 34, 71 e 95 d.lgs. n. 50/2016 per non aver la lex specialis imposto la conformità ai CAM, e comunque per non aver escluso la controinteressata che, in sede di offerta, non avrebbe dichiarato né documentato il possesso dei requisiti ambientali. Chiede la riaggiudicazione e il risarcimento del lucro cessante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito. Quanto al primo ordine di censure, il Tribunale rileva che la stazione appaltante ha effettivamente imposto il rispetto dei criteri ambientali minimi: l’art. 1 del capitolato tecnico richiama espressamente i DD.MM. di riferimento. La clausola è idonea ad assicurare che il prodotto sia conforme ai criteri vigenti al momento di indizione della gara.
Il thema decidendum si sposta dunque sul momento in cui la conformità deve essere dimostrata. Il Collegio afferma che, in mancanza di una previsione espressa della lex specialis che imponga a pena di esclusione la produzione di dichiarazioni o documenti in sede di offerta, la prova può essere resa nel procedimento di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. In caso di riscontro negativo, l’aggiudicatario non avrebbe potuto stipulare il contratto.
Il Tribunale valorizza un argomento di coerenza interna delle difese: la ricorrente non ha indicato norme della lex specialis che imponessero la prova anticipata; anzi, nei primi motivi, ha sostenuto che la stessa non prescrivesse affatto il requisito. Nel caso concreto, la verifica ex art. 32, comma 7 ha confermato che i sacchetti offerti rispettano il punto 6.1.4 del d.m. 23 giugno 2022: non sussisteva quindi ragione di esclusione.
Infondata è anche la censura sulla tardività della documentazione: il termine originario è stato prorogato prima della scadenza e la documentazione è stata prodotta entro il nuovo termine. Quanto all’avvalimento, il Collegio chiarisce che esso presuppone, ai sensi dell’art. 89, primo comma, d.lgs. n. 50/2016, la carenza dei requisiti in capo all’offerente e l’impegno di altri soggetti verso l’offerente e la stazione appaltante. Nel caso concreto l’aggiudicataria ha solo prodotto un certificato del produttore attestante le caratteristiche oggettive del bene e il contenuto di materiale riciclato: si tratta di documentazione probatoria, non di avvalimento.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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