Il procedimento speciale ex art. 8 d.P.R. 160/2010 non può essere surrettiziamente trasformato in modalità ordinaria di variante urbanistica (TAR Puglia n. 834 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di fabbricati rurali in complesso turistico ricettivo, quando comporti una variazione dello strumento urbanistico generale, è subordinata al preventivo assenso della Regione espresso nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, non potendo prescindersi da tale acquisizione. Il principio del c.d. one shot temperato non è violato laddove l’amministrazione regionale abbia reso un primo parere negativo, poi annullato in giudizio per carenza istruttoria, e un secondo parere negativo all’esito del complessivo riesame della vicenda. La sussistenza di aree idonee all’insediamento di strutture turistiche va valutata in senso oggettivo, con riguardo alla congruenza tra la zonizzazione del PRG e l’estensione dell’intervento richiesto, senza che le specifiche finalità imprenditoriali possano giustificare l’alterazione degli equilibri pianificatori.

Il Fatto

Una società imprenditrice aveva richiesto nel 2000 l’approvazione del progetto di trasformazione di un complesso rurale in struttura turistico-ricettiva. Dopo un lungo iter procedimentale, costellato da diverse conferenze di servizi e da tre precedenti pronunce giurisdizionali, il SUAP del Comune aveva indetto un’ulteriore conferenza decisoria asincrona, all’esito della quale la Regione aveva espresso parere negativo sulla necessaria variante urbanistica. Il dirigente comunale aveva quindi adottato il provvedimento di rigetto della domanda, avverso il quale la società era insorta deducendo, tra l’altro, la violazione dei giudicati amministrativi e del principio del “one shot temperato”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il perimetro delle statuizioni contenute nelle precedenti sentenze, evidenziando come queste avessero definitivamente accertato l’impossibilità di prescindere dall’assenso regionale ai fini della variante urbanistica, in conformità al disposto dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Tali pronunce, tutte passate in giudicato, avevano altresì legittimato la richiesta istruttoria della Regione, escludendo che la sequenza procedimentale restasse regolata dall’art. 5 d.P.R. n. 447/1998, come sostenuto dalla ricorrente.

Quanto alla dedotta violazione del principio del c.d. one shot temperato, il Tribunale ha rilevato che la Regione aveva reso parere contrario solo due volte: la prima, annullato per carenza di istruttoria; la seconda, all’esito del complessivo riesame. L’amministrazione non aveva quindi esorbitato dai limiti del richiamato principio, che preclude una terza decisione sfavorevole ma non certo la reiterazione del parere negativo dopo un annullamento giurisdizionale per vizi istruttori.

Con riferimento alla doglianza circa l’inidoneità delle aree alternative individuate dal Comune, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la fattispecie di cui all’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 ha carattere eccezionale e derogatorio, non potendo essere surrettiziamente trasformata in modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico. La valutazione sulla sussistenza di aree idonee deve essere operata in senso oggettivo, verificando la corrispondenza tra le possibilità offerte dalla zonizzazione e le superfici utili dell’intervento, a prescindere dalle specifiche finalità imprenditoriali perseguite dal richiedente. Il mancato riscontro di aree adatte al turismo rurale non può, quindi, giustificare la trasformazione di un’area agricola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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