Criteri qualitativi di gara tra discrezionalità tecnica e verifica del presupposto minimo (Cons. Stato n. 1550 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi sugli appalti pubblici, il sindacato giurisdizionale sui criteri di valutazione qualitativa delle offerte si espande quando è in discussione non il grado di idoneità dell’offerta, ma la stessa sussistenza minima dell’elemento qualitativo premiato dalla lex specialis. In tale ipotesi la verifica assume carattere accertativo e non valutativo, senza che ciò comporti la sostituzione del criterio discrezionale con uno tabellare. La commissione conserva la discrezionalità tecnica nella graduazione del punteggio, ma non può interpretare il criterio in modo da premiare caratteristiche diverse da quelle previste dal bando. Il giudizio negativo minimo corrisponde alla negazione in radice del requisito. Qualora il requisito sussista in forma minimale, il giudice non può determinare il punteggio appropriato, ove la sua attribuzione non incida sull’esito della graduatoria.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Veneto l’aggiudicazione di un lotto di una procedura per la fornitura di medicazioni speciali, lamentando l’erroneità del punteggio tecnico riconosciuto all’aggiudicataria sul criterio relativo alla facilità di ispezione del sito di inserzione del catetere. Il prodotto offerto dalla controinteressata, privo di trasparenza, aveva ottenuto il giudizio “buono” sulla base di una visibilità indiretta. Decurtando il punteggio, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria.
Il TAR ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti avverso la relazione della commissione. La ricorrente ha proposto appello, contestando l’interpretazione del criterio, il modus operandi della commissione e la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il criterio in tre componenti: la possibilità di ispezione del sito di inserzione, la facilità dell’ispezione, affidata alla discrezionalità tecnica, e i parametri di visibilità e trasparenza. La prima componente attiene all’accertamento del presupposto minimo e si sottrae alla valutazione discrezionale.
Il TAR ha errato nel fondare l’ispezione sulla possibilità di rimuovere agevolmente la medicazione. La facilità richiamata dalla lex specialis riguarda l’ispezione nonostante la presenza della medicazione, non l’operazione di rimozione, che risponde a una diversa esigenza clinica. Parimenti estranea al criterio è la visibilità indiretta desunta dalle essudazioni assorbite dal tampone, poiché la stazione appaltante ha eletto a veicolo esclusivo la percezione ottico-visiva.
Il sito di inserzione non coincide con il punto di fuoriuscita del catetere, ma comprende un’area più ampia. Il Biopatch consente comunque l’accesso visivo alla zona cutanea circostante il feltro assorbente: di qui una visibilità parziale, utile a cogliere i sintomi infettivi che si manifestino in tale area.
Il requisito non è dunque del tutto insussistente. Il giudizio “buono” è erroneo, perché la commissione ha valorizzato la visibilità indiretta estranea al criterio, ma il giudizio “non adeguato” non è configurabile. Poiché anche il punteggio minimo lascerebbe invariata la graduatoria, esula dai poteri del giudice determinare il giudizio appropriato.
La censura sull’asserita valutazione collegiale è respinta: l’identità dei giudizi trova spiegazione nel confronto collegiale che precede l’assegnazione individuale dei coefficienti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità dell’oggetto.
Nota della Redazione
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