Custodia negligente delle armi e giudizio di inaffidabilità del titolare (Cons. Stato n. 1553 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale del divieto di detenzione delle armi, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita una lata discrezionalità. Il giudizio di inaffidabilità del titolare del titolo abilitativo può fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta e su fatti privi di rilievo penale, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. La scarsa accortezza nella custodia del fucile, lasciato in un veicolo incustodito e accessibile, costituisce indice legittimo di inaffidabilità. Il Prefetto, adottando un provvedimento amministrativo, non ha l’onere di valutare profili di ipotetica impunibilità penale, la cui verifica spetta al giudice penale; l’autonomia del procedimento amministrativo da quello penale esclude che la revoca del decreto penale di condanna incida sul giudizio di affidabilità.

Il Fatto

Nel corso di un controllo sul territorio, il 28 dicembre 2023 i Carabinieri notavano un’autovettura parcheggiata nei pressi di un bar, con le portiere chiuse ma senza sicura e con il finestrino lato guida abbassato. All’interno erano presenti due fucili da caccia, uno in una custodia visibile dall’esterno e l’altro dietro il sedile di guida; il veicolo risultava intestato allo zio dell’appellante, mentre uno dei fucili apparteneva a quest’ultimo, titolare di licenza di fucile uso caccia.

Sulla base della segnalazione, il Questore di Matera disponeva la revoca del titolo abilitativo e, successivamente, la Prefettura adottava il divieto di detenere armi e munizioni. Il ricorso proposto dinanzi al TAR Basilicata veniva respinto con sentenza del 20 febbraio 2025, n. 121, impugnata con appello per violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e per mancata applicazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., avendo la sosta al bar consentito all’interessato di assumere urgentemente un medicinale per un episodio diabetico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del porto d’armi come deroga alla regola generale di divieto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul carattere non assoluto del diritto e sulla lata discrezionalità amministrativa. La valutazione di affidabilità è espressione di un apprezzamento comparativo che vede prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza e incolumità rispetto a quello del privato.

Sul piano dei criteri, la Sezione ribadisce che l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di pericolosità sociale né di comprovato abuso, essendo sufficienti considerazioni probabilistiche e circostanze assistite da meri elementi di fumus. Il titolare deve risultare persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.

Calata la fattispecie nell’alveo di tali canoni, la sentenza di primo grado è confermata. Dalla nota dei Carabinieri e dai reperti fotografici emerge che il veicolo era accessibile e che chiunque avrebbe potuto impossessarsi dei fucili. Il giudizio di inaffidabilità si fonda sulla scarsa accortezza, prudenza e diligenza nella custodia dell’arma, non sul pericolo di abuso.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che il Prefetto dovesse apprezzare profili di impunibilità penale, spettanti al giudice penale. Anche a voler ritenere attendibile la ricostruzione dell’appellante, sarebbe stato agevole evitare di lasciare il veicolo aperto o portare i fucili all’interno del bar. La richiesta di prova testimoniale è respinta; l’appello è rigettato, con declaratoria di inammissibilità della produzione documentale tardiva e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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