Piano acustico e interesse a ricorrere: rileva la destinazione urbanistica vigente (TAR Trentino-Alto Adige n. 254 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di immobili ricadenti in zona produttiva che impugni il piano comunale di classificazione acustica per ottenere una classe più bassa, funzionale a una futura destinazione residenziale, non vanta un interesse attuale e concreto all’annullamento. La classificazione acustica deve tener conto delle destinazioni urbanistiche vigenti, che esprimono un contenuto programmativo e conformativo del territorio; l’assenza di insediamenti industriali in atto non è dirimente finché la previsione urbanistica che li consente resta efficace. Il criterio del prevalente ed effettivo utilizzo dell’area, previsto dall’art. 5 della legge provinciale n. 20/2012, non può che sostanziarsi, per le aree dismesse o prive di utilizzo in atto, nel riferimento alla destinazione urbanistica impressa alla zona. Il Masterplan comunale, non recepito nel piano urbanistico, è mero atto di indirizzo politico e non genera diritti né obblighi per i privati.

Il Fatto

Le società ricorrenti impugnano la delibera del Consiglio comunale con cui è stato approvato il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Bolzano, unitamente agli atti presupposti. Esse contestano l’assegnazione della classe acustica IV ai propri compendi immobiliari siti nella zona industriale Sud della città, aree in disuso che il Masterplan comunale designa come “grandi aree di trasformazione urbana” per la riqualificazione residenziale e multifunzionale.

Le ricorrenti deducono il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento, poiché altre aree di trasformazione avrebbero ricevuto la più favorevole classe III, e lamentano il mancato esame dell’effettivo utilizzo degli immobili e il rigetto delle osservazioni che proponevano la classe III o una zona cuscinetto. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, sotto il profilo dell’inutilità dell’annullamento e della mancanza di un interesse attuale e concreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la seconda eccezione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto. Agli atti risulta che le particelle delle ricorrenti sono site in zona produttiva, circostanza dalle stesse riconosciuta.

Il giudice chiarisce che il piano di classificazione acustica non è una mera riproduzione fotografica dello stato di fatto, ma deve tener conto delle destinazioni urbanistiche vigenti, che esprimono un contenuto programmatico e conformativo del territorio. L’assenza attuale di insediamenti industriali non assume rilievo dirimente, perché la previsione urbanistica che ne consente l’insediamento resta valida ed efficace. Il criterio del prevalente ed effettivo utilizzo dell’art. 5 della legge provinciale n. 20/2012 va letto, per le aree dismesse, nel senso del riferimento alla destinazione urbanistica. L’attribuzione della classe IV è pertanto immune da vizi di illogicità e si appalesa anzi generosa, data la vicinanza a un impianto produttivo classificato in parte in classe VI e il divieto di salti di classe superiori ai 5 decibel.

La Corte rileva che, di norma, i proprietari di aree produttive si dolgono di classi troppo basse; qui si assiste alla fattispecie opposta, con doglianze fondate su aspettative di riqualificazione. Tali aspettative sono di mero fatto. Non sussiste alcuna trattativa per la riqualificazione del compendio, che richiederebbe la previa destinazione dell’areale a zona di riqualificazione urbanistica ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. d), della legge provinciale n. 9/2018. Il piano di attuazione del 2020 non è un piano di riqualificazione ma di mera esecuzione della destinazione produttiva, e non fondava alcun diritto o interesse legittimo in favore delle ricorrenti.

Quanto al Masterplan, il Collegio esclude che costituisca uno strumento urbanistico: è un atto di indirizzo politico e programmazione strategica, privo di valore vincolante, che non genera diritti né obblighi per i privati e assumerà rilievo solo se recepito nel piano di sviluppo comunale. Il PUC resta il piano urbanistico vincolante. Non vantando le ricorrenti alcun diritto né interesse legittimo all’attuazione del Masterplan o del piano del 2020, il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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