Revoca concessione revisione veicoli illegittima per silenzio assenso e carenza istruttoria (TAR Sicilia n. 2494 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli è illegittima quando l’Amministrazione fonda il proprio potere su un richiamo normativo improprio, invocando l’art. 80, comma 11, del Codice della Strada in assenza di accertamenti tecnici che documentino l’inidoneità delle attrezzature o l’irregolarità delle revisioni. Il silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione, accertato dal giudice di appello, costituisce titolo assentivo idoneo a far venire meno il presupposto della revoca, operando la semplificazione anche in presenza di domande non perfettamente conformi alla legge, purché non fondate su dichiarazioni false o mendaci. Un abuso edilizio non giustifica di per sé la revoca dell’autorizzazione in mancanza di provvedimenti repressivi definitivi, dovendosi escludere che l’Amministrazione possa agire in carenza di potere sulla base di una SCIA ancora efficace. La revoca adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 richiede l’indicazione di motivi sopravvenuti o di un mutamento della situazione di fatto, non essendo sufficienti generiche carenze documentali.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un’officina di revisione autoveicoli in virtù di una concessione rilasciata nel 2001 e successivamente rinnovata. Nel marzo 2015 presentava istanza per una nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 239 del d.P.R. n. 495/1992; il procedimento si protraeva per circa otto anni, durante i quali l’attività proseguiva regolarmente.

Dopo l’archiviazione della richiesta e la sospensione dell’accesso al portale, il giudice di appello sospendeva l’esecuzione della sentenza sfavorevole di primo grado. Nel settembre 2024 la Motorizzazione avviava un nuovo procedimento, sulla base di contestazioni del Comune relative alla SCIA per attività di meccatronica; nel novembre 2024 disponeva la revoca della concessione, richiamando carenze autorizzative, assenza del titolo per il passo carrabile, irregolarità edilizie e carenze documentali. La società impugnava il provvedimento, deducendo violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua un primo profilo di illegittimità nel richiamo normativo improprio operato dall’Amministrazione. La norma invocata consente la revoca in caso di accertate violazioni delle disposizioni tecniche o di mancanza dei requisiti, ma nel caso concreto non risultano accertamenti tecnici sfociati in verbali o ispezioni che dimostrino l’inidoneità delle attrezzature o l’irregolarità delle revisioni eseguite.

Dirimente è poi la vicenda del silenzio assenso. Il giudice richiama la sentenza del giudice di appello che ha riconosciuto la legittima formazione del silenzio assenso sull’istanza del 2015, precisando la funzione di semplificazione dell’istituto e la sua operatività anche in presenza di domande non perfettamente conformi alla legge, purché non fondate su dichiarazioni false o mendaci. Su tale titolo assentivo deve ritenersi venuto meno il presupposto più significativo della revoca.

Quanto agli accertamenti edilizi, il Collegio richiama la giurisprudenza in materia, secondo cui un abuso edilizio non giustifica di per sé la revoca di un’autorizzazione in mancanza di provvedimenti repressivi definitivi. Poiché il Comune non ha adottato alcun annullamento della SCIA, l’Amministrazione ha agito in assenza di un titolo che ne attesti l’illegittimità e, quindi, in carenza di potere.

Il Tribunale esclude infine la sussistenza dei presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: non sono indicati motivi sopravvenuti, la struttura era invariata sin dal 2001 e nessuna nuova valutazione dell’interesse pubblico è stata espressamente formulata. La revoca risulta pertanto carente di motivazione e sproporzionata.

Sul piano documentale, dagli atti depositati emerge che la società ha fornito in sede procedimentale tutta la documentazione richiesta: titolo di disponibilità dell’immobile, relazione di impatto acustico, planimetria, relazione statica con idoneità sismica, autorizzazione temporanea per il passo carrabile e dichiarazione sul requisito tecnico del responsabile. La valutazione istruttoria risulta quindi incompleta, con violazione dei principi di partecipazione, collaborazione procedimentale e buona fede. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e condanna della resistente alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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