Criteri di valutazione nelle prove concorsuali e voto numerico sufficiente (TAR Sardegna n. 683 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della logicità e razionalità. La commissione può integrare i criteri di valutazione dopo l’estrazione della traccia, ove il criterio aggiuntivo risulti coerente con il contenuto concreto del caso assegnato. È legittima la valutazione delle prove mediante voto numerico, senza obbligo di motivazione analitica o di indicazione dei sub-punteggi, quando i criteri di massima siano stati debitamente prefissati prima dell’espletamento delle prove. Il sindacato sulle valutazioni di sufficienza o insufficienza degli elaborati altrui non è idoneo a dimostrare il vizio del criterio, poiché la valutazione complessiva dipende dal concorso di più parametri.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’ARES Sardegna per la copertura di posti a tempo indeterminato di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia. Dopo aver superato la prova preselettiva e la prova scritta, non hanno superato la prova pratica, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando.
Hanno quindi impugnato i verbali della commissione esaminatrice e le determinazioni dirigenziali di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, deducendo l’illegittimità del criterio di valutazione aggiuntivo introdotto dalla commissione dopo l’estrazione della traccia e la carenza dei parametri di attribuzione del punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la sopravvenuta carenza d’interesse di una delle ricorrenti, risultata vincitrice di altra selezione e già stabilizzata, dichiarando l’improcedibilità del ricorso nei suoi confronti.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo ove i criteri non superino il vaglio di logicità e razionalità. Ha quindi ritenuto che il criterio aggiuntivo, che richiedeva un approccio aperto tanto alla competenza neuropsicologica quanto a quella psicodiagnostica, non fosse incongruo rispetto alla traccia estratta.
La traccia conteneva, secondo il Collegio, almeno tre elementi — l’età del paziente, il calo dell’umore e la trascuratezza nella cura di sé — che, congiuntamente considerati, potevano indicare, oltre a un disturbo depressivo, un iniziale decadimento cognitivo. Da qui l’infondatezza della tesi attorea, basata su un parere tecnico di parte, secondo cui la traccia non conteneva alcun indicatore di disturbo neurocognitivo.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costante (tra cui il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 297 del 2024) secondo cui è legittima la valutazione mediante punteggio numerico, senza ulteriori motivazioni, quando i criteri siano stati prefissati. Il bando prevedeva la ripartizione dei punti e la soglia di sufficienza di 21/30; la commissione aveva individuato i criteri di massima prima dell’espletamento delle prove. Non era pertanto necessaria l’indicazione dei sub-punteggi.
Il ricorso è stato quindi respinto per i restanti ricorrenti, con condanna alle spese in favore dell’ARES e dei controinteressati costituiti.
Nota della Redazione
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