Attribuzione del punteggio nei bandi di finanziamento: il criterio numerico prevale sul parametro qualitativo introdotto dalla Commissione (TAR Puglia n. 928 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del one shot temperato trova applicazione non solo a seguito di un giudicato di annullamento, ma anche quando l’Amministrazione abbia riesercitato il proprio potere a seguito di un remand cautelare: l’Amministrazione deve esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando una volta per tutte le questioni ritenute rilevanti, e non può in seguito tornare a decidere sfavorevolmente, neppure su profili non ancora esaminati. Quando la lex specialis predetermina in termini oggettivi e verificabili il criterio di attribuzione del punteggio (criterio strutturalmente vincolato), l’attività della Commissione è vincolata e la sua difformità dal parametro prescritto integra violazione della lex specialis, sindacabile dal giudice senza sostituzione di giudizio. La valutazione qualitativa che comporta l’introduzione di un requisito aggiuntivo non previsto dall’avviso è illegittima perché si sovrappone al criterio numerico stabilito dalla disciplina di gara. La disparità di trattamento, in una procedura a sportello, può essere dedotta come figura sintomatica dell’eccesso di potere.

Il Fatto

Un’associazione culturale, organizzatrice di un festival cinematografico, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva approvato gli esiti di una procedura a sportello, bandita con avviso pubblico per il sostegno di progetti triennali nel settore cinematografico e audiovisivo. Il progetto dell’associazione era stato giudicato ammissibile ma non finanziabile, avendo conseguito un punteggio complessivo di 65 punti, inferiore alla soglia minima di 70 prevista dall’avviso. A seguito di istanza di riesame, la Commissione aveva confermato le valutazioni, rettificando il punteggio del criterio n. 2 (“Rilevanza regionale e nazionale”) da 10 a 8 punti, con punteggio complessivo di 63 punti. L’associazione aveva quindi proposto ricorso, e il TAR, con ordinanza cautelare, aveva sospeso i provvedimenti e ordinato alla Regione di rivalutare il progetto limitatamente al criterio n. 2, esplicitando collaborazioni e parametri valutativi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso relativo alla composizione della Commissione, ritenendolo formulato in termini congetturali e non assistito da alcun principio di prova. Ha invece accolto le altre doglianze. Preliminarmente, ha affermato l’applicabilità del principio del one shot temperato anche all’esito di un remand cautelare, in quanto l’Amministrazione, avendo avuto più occasioni per esaminare l’affare, ha consumato il proprio potere e non può reiterare valutazioni sfavorevoli già scrutinate dal giudice.

Il Collegio ha poi qualificato il criterio n. 2 dell’avviso come un criterio a carattere strutturalmente vincolato. La disposizione, nel prevedere che il punteggio massimo spetti alla proposta con più di una collaborazione per ciascuna annualità, imponeva alla Commissione un’attività di natura aritmetica, non discrezionale. La Commissione aveva invece introdotto un parametro qualitativo di elaborazione commissariale – la declinazione dell’apporto operativo di ciascun partner – non previsto dall’avviso, integrando la regola di gara.

Il Tribunale ha riscontrato un travisamento dei fatti: il verbale impugnato affermava che il progetto non indicava istituti o organizzazioni specifiche per le annualità 2025 e 2027, mentre il testo del progetto individuava nominativamente una pluralità di soggetti nella sezione dedicata alle collaborazioni. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà del ragionamento della Commissione, che aveva definito la rettifica da 10 a 8 punti un mero errore materiale, ma poi aveva ricondotto il medesimo valore anomalo di 10 punti a 8 per un progetto e a 15 per un altro, dimostrando così la formulazione di giudizi nuovi e non una semplice correzione.

La Corte ha infine accertato che la regola dell’avviso era stata applicata alla generalità dei progetti, attribuendo il punteggio massimo a diciotto dei venticinque progetti ammessi, e che la Commissione, per la ricorrente, aveva lasciato inesercitato il proprio margine tecnico in tutte e tre le occasioni in cui aveva speso il potere. Alla luce di ciò, non residuando spazi per un ulteriore rinvio, il Tribunale ha annullato i provvedimenti nella parte in cui attribuivano il punteggio di 8 punti e ha accertato che il punteggio spettante sul criterio n. 2 era pari a 15, con punteggio complessivo di 70 punti, corrispondente alla soglia minima per l’ammissione al finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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