Criterio premiale DICOM/PACS e legittimità del punteggio per predisposizione alla connettività (Cons. Stato n. 9625 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio premiale che richiede la possibilità di connettività con PACS tramite DICOM Wi-Fi/LAN costituisce un criterio di valutazione dell’offerta e non un requisito minimo di partecipazione. Esso è classificato come discrezionale e non di tipo on/off, sicché non impone l’alternativa secca tra punteggio pieno e zero. La commissione di gara può pertanto attribuire un punteggio superiore a zero anche a un prodotto solo astrattamente idoneo alla connessione, non essendo irragionevole valorizzare la predisposizione rispetto a un prodotto radicalmente privo di tale possibilità. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza e non può sostituire la quantificazione discrezionale del punteggio.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliera indice una procedura aperta per la fornitura triennale di broncoscopi monouso, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine delle operazioni, la società aggiudicataria si colloca al primo posto con 90,92 punti; la società ricorrente, seconda classificata, consegue 86,94 punti. Tra i criteri premiali del capitolato tecnico figura, per un massimo di 8 punti, la possibilità di connettività con PACS tramite DICOM Wi-Fi/LAN.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, sostenendo che il prodotto della controinteressata sia privo della funzionalità e che l’attribuzione del massimo punteggio sia illogica. Propone poi motivi aggiunti avverso gli atti di riesame adottati dalla commissione a seguito di riconvocazione. Il TAR rigetta il ricorso, ritenendo che la clausola richieda solo la possibilità della connettività e che la prova di resistenza non sia superata. Propone appello la seconda classificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esegesi del paragrafo 3.1 del capitolato tecnico. La clausola configura un criterio per la valutazione dell’offerta, non un requisito minimo della stessa. La valutazione è di tipo discrezionale: ogni commissario esprime un giudizio cui corrisponde un coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo di 8. Il criterio richiede che il prodotto sia in grado di esportare immagini in formato DICOM e inviarle al PACS, con collegamento alla rete locale via cavo o wireless.
Quanto all’espressione “possibilità connettività”, al di là dello stile telegrafico, il capitolato intende premiare i prodotti che permettano concretamente il tipo di connessione. Sarebbe irragionevole un criterio volto a valorizzare qualità astratte prive di utilità per il servizio. Il criterio, tuttavia, non è di tipo on/off: non comporta l’alternativa secca tra presenza e assenza del requisito, con attribuzione del punteggio pieno o di alcun punteggio.
Sul piano fattuale, la Corte rileva che la documentazione in atti attesta la possibilità di trasmissione dati in formato DICOM, senza contestazioni specifiche idonee a minarne l’attendibilità. Difetta invece la dimostrazione della connessione via Wi-Fi; per il collegamento LAN sono necessari cavo e adattatore USB/Ethernet, componenti aggiuntivi non compresi nell’offerta.
Esaminato con priorità logica il terzo motivo, concernente la prova di resistenza, il Collegio lo rigetta. È lecito dubitare della correttezza dell’operato della commissione, che ha attribuito il massimo a entrambe le società benché il prodotto della controinteressata non disponesse, almeno in via immediata, della connettività richiesta. Poiché però il criterio è discrezionale e non on/off, anche la predisposizione alla connessione poteva condurre, nell’esercizio della discrezionalità, all’attribuzione di un punteggio superiore a zero. Non è irragionevole valutare più favorevolmente un prodotto astrattamente idoneo rispetto a uno radicalmente privo di tale possibilità.
Il rigetto del terzo motivo determina l’assorbimento degli altri, nonché il rigetto della domanda di subentro e di quella risarcitoria. Le doglianze dell’appellante non contestano la misura del punteggio, ma insistono nel ritenere che nessun punto dovesse essere riconosciuto. Gli asseriti vizi del procedimento di riesame non assumono rilevanza una volta accertata la legittimità dell’originario provvedimento di aggiudicazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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