Fondamenta abusive: istanza di nuovo permesso irricevibile senza sanatoria o demolizione (TAR Toscana n. 166 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un nuovo permesso di costruire che presupponga il riutilizzo di opere realizzate in forza di titoli edilizi annullati in via definitiva dal giudice amministrativo è subordinato alla preventiva rimozione delle opere divenute abusive, oppure alla loro regolarizzazione mediante accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, o al pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, purché ne sussistano gli stringenti presupposti. L’annullamento giurisdizionale dei titoli originari non riconosce alcun diritto alla convalida o alla fiscalizzazione, ma impone solo all’amministrazione di verificare e motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. La dichiarazione di irricevibilità dell’istanza che su tali opere si fondi è pertanto legittima. Il raddoppio dei termini procedimentali ex art. 142, comma 12, L.R.T. n. 65/2014 è giustificato dalla complessità del progetto e dell’istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente era proprietaria di un immobile destinato a pizzeria, demolito in forza di permessi di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale. Due vicini annullavano entrambi i titoli in primo grado; il Consiglio di Stato, dopo aver riunito gli appelli, confermava le sentenze, modificando la motivazione su un vizio di carattere formale attinente al cambio di destinazione d’uso. Il Comune ordinava la demolizione delle opere; il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo necessaria la previa valutazione della fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, e la decisione veniva confermata in appello.
I ricorrenti presentavano una nuova domanda di permesso di costruire, mantenendo il progetto sulle fondamenta già realizzate. Il Comune prolungava i termini per la complessità dell’istruttoria e dichiarava irricevibile l’istanza, rilevando il contrasto con il Piano Operativo e con la sua variante, adottata e poi approvata. Contro tali atti e contro la variante i ricorrenti proponevano ricorso e tre motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’impugnazione del raddoppio dei termini procedimentali. La censura è infondata: la vicenda e il progetto presentano una complessità tale da rendere ragionevole l’applicazione dell’art. 142, comma 12, L.R.T. n. 65/2014, che richiama i progetti particolarmente complessi con espressione ampia, comprensiva degli aspetti tecnici, urbanistici e dell’attività istruttoria. Il denunciato sviamento di potere resta su mere illazioni.
Il nucleo della decisione è la legittimità della dichiarazione di irricevibilità della domanda. Le fondamenta realizzate in forza dei permessi annullati non sono legittime e su di esse non possono essere autorizzati interventi di alcun genere, «pena una regolarizzazione mascherata». L’amministrazione ha correttamente richiesto la preventiva rimozione delle opere, oppure la loro regolarizzazione mediante accertamento di conformità o il pagamento della sanzione sostitutiva ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti non hanno presentato domanda di sanatoria. Le sentenze richiamate non hanno riconosciuto alcun diritto alla convalida o alla fiscalizzazione, ma solo l’obbligo dell’amministrazione di verificare i presupposti: obbligo adempiuto con l’ordinanza che ha escluso la fiscalizzazione.
Quanto ai preavvisi di diniego, le censure sono inammissibili perché attengono ad atti endoprocedimentali privi di lesività immediata, e comunque improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’approvazione della variante.
La variante al Piano Operativo supera le censure. Il procedimento semplificato ex artt. 30 e ss. L.R.T. n. 65/2014 è rispettato: le modifiche interessano solo il territorio urbanizzato e non incidono sul dimensionamento. Quanto al legittimo affidamento, esso non è configurabile, perché i titoli originari sono stati definitivamente annullati; il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 1/1986, invocato dai ricorrenti, riguarda casi opposti. La motivazione del piano, per la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 963 del 2022), può consistere nel riferimento ai criteri generali. La disparità di trattamento rispetto agli alberghi è esclusa, posto che la disciplina per tali immobili pone comunque puntuali limitazioni.
Infine, il rigetto delle osservazioni non richiede motivazione analitica, costituendo le stesse un mero apporto collaborativo (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2110 del 2023). Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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