Divieto di oneri ulteriori per le reti in fibra ottica e disapplicazione (TAR Calabria n. 2069 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni pubbliche non possono imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche, per l’impianto e l’esercizio delle reti, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con la sola eccezione del canone unico. L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259 del 2003, come integrato dall’art. 12 d.lgs. n. 33 del 2016, esclude ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, e in tale nozione rientra anche la polizza fideiussoria pretesa a garanzia dei ripristini stradali. Il regolamento comunale che imponga siffatta garanzia contrasta con la normativa primaria e va disapplicato dal giudice amministrativo, anche d’ufficio, quando l’amministrazione lo abbia invocato in via di eccezione. Ne deriva l’illegittimità derivata dei provvedimenti che su di esso si fondino, dovendosi escludere la configurabilità di un onere economico aggiuntivo a carico del gestore.
Il Fatto
La società ricorrente opera quale concessionaria di un’infrastruttura passiva a banda ultra-larga in fibre ottiche, destinata alla copertura delle aree a fallimento di mercato, e tra i territori interessati rientra il Comune resistente. Il 4 novembre 2022 ha chiesto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 259 del 2003, l’autorizzazione unica all’esecuzione degli scavi su suolo pubblico, trasmettendo poi l’autocertificazione relativa alla formazione del titolo per silenzio-assenso e il cronoprogramma dei lavori.
Con provvedimento del 4 ottobre 2023 il Comune ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una polizza fideiussoria intestata all’ente e pari a oltre un milione di euro, a garanzia dei ripristini stradali, precisando che il procedimento non era concluso per effetto della nuova collocazione dei cabinet. Con successivi atti del 10 ottobre e del 22 novembre 2023 ha ribadito la pretesa e contestato l’occupazione abusiva del demanio statale, diffidando la società alla rimozione delle opere. La ricorrente ha impugnato tali atti e, con motivi aggiunti, il Disciplinare comunale che impone il deposito cauzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto regolamentare presupposto. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8416 del 2024, si osserva che la disapplicazione della norma secondaria non soggiace al principio della domanda, ma costituisce potere ufficioso del giudice fondato sul criterio di gerarchia tra fonti; essa è tuttavia ammessa, in assenza di domanda di parte, quando il regolamento non sia la fonte della lesione e venga invocato in via di eccezione dall’amministrazione. Nel caso concreto l’ente ha ancorato la richiesta di garanzia al regolamento solo nella memoria di costituzione, con la conseguenza che il profilo di tempestività dei motivi aggiunti diviene irrilevante.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5958 del 2025. L’art. 49, comma 11 esclude ogni altra indennità in conseguenza di scavi e occupazioni del suolo; l’art. 54, comma 1, nel testo applicabile, vieta di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti, escludendo espressamente ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo comunque denominato.
La locuzione normativa è ritenuta univoca e ricomprende anche la polizza fideiussoria. La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di evitare disparità di trattamento tra gestori diversamente localizzati, in coerenza con la disciplina europea che impone procedure autorizzative tempestive, non discriminatorie e trasparenti. Viene richiamata la Corte cost. n. 336 del 2005, che ha qualificato la previsione come espressione di un principio fondamentale volto a garantire un trattamento uniforme agli operatori.
Il Collegio richiama inoltre Cons. Stato, n. 1574 del 2024 e Cons. Stato, n. 3657 del 2025, che confermano il regime derogatorio in materia di occupazioni destinate alle reti di comunicazione elettronica. Ne consegue la disapplicazione del regolamento comunale in contrasto con la normativa primaria e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, adottati in violazione degli artt. 49, comma 11, e 54 d.lgs. n. 259 del 2003. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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