La consulenza tecnica del processo penale è prova atipica nel giudizio tributario e non vale da sola a superare la presunzione bancaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 19730 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel processo penale, quando versata nel giudizio tributario, costituisce prova atipica, priva di efficacia di prova piena e liberamente valutabile dal giudice. In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio tramite i dati risultanti dai conti correnti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a fatti estranei a operazioni imponibili. La rideterminazione delle riprese operata dal giudice di merito sulla base delle sole risultanze della consulenza penale, senza un vaglio analitico delle singole contestazioni, non supera la presunzione legale e va cassata con rinvio.

Il Fatto

A seguito di una verifica nei confronti di una ditta individuale, la Guardia di Finanza aveva redatto un processo verbale di constatazione, poi confluito in due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi ai periodi d’imposta 2014 e 2015. Le riprese si fondavano anche su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, estese ai conti dei familiari del contribuente, che evidenziavano versamenti e prelevamenti non giustificati.

Il giudice d’appello, pur confermando la legittimità dell’accertamento, aveva rideterminato le riprese aderendo alle risultanze di una consulenza tecnica disposta nel processo penale originato dai medesimi fatti e versata nel giudizio tributario. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate ha spiegato ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il ricorso principale, rilevando che la sentenza impugnata non aveva svalutato la perizia di parte prodotta dal contribuente, ma ne aveva correttamente riconosciuto il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di efficacia probatoria propria e valutabile solo come indizio, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il motivo concernente la motivazione apparente, ricordando che il sindacato di legittimità è circoscritto al «minimo costituzionale» della motivazione. Il richiamo operato dal giudice territoriale alle ragioni esposte dal consulente nella memoria in replica alla controperizia manifestava, ad avviso del Collegio, un’adesione ponderata e non acritica, rispettosa del parametro dell’art. 132 cod. proc. civ.

È stato invece accolto il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva che la pronuncia si fondava su una prova atipica — la consulenza penale — cui era stato attribuito valore di prova piena, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La Corte ha escluso che tale documento, acquisito in forme diverse da quelle regolate dal processo tributario, potesse da solo superare la presunzione legale, spettando al giudice di merito la verifica della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ.

Determinante è risultato l’accertamento che il consulente penale non avesse analiticamente riconciliato ogni singola contestazione con la relativa giustificazione, essendosi limitato a una ricostruzione per masse. La Corte ha precisato che, in materia di accertamenti bancari, l’onere del contribuente è soddisfatto solo mediante una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, così da dimostrare che ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili. La dichiarazione del consulente circa il carattere certosino del lavoro svolto è stata definita tautologica, non idonea a esonerare il giudice dal controllo richiesto.

In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda all’esame del profilo e regoli le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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