Prescrizione del credito estranea all’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 25422 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, presuppone l’invalidità o la mancanza della notificazione dell’atto e la ricorrenza di una delle situazioni di pregiudizio tipizzate dalla norma. L’assenza di quel presupposto esclude il ricorso a tale strumento di tutela, a maggior ragione quando esso sia impiegato per far valere non un vizio dell’atto, ma l’estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la notificazione. Una diversa conclusione legittimerebbe un’azione di accertamento negativo del credito, estranea alla natura impugnatoria del processo tributario.
Il Fatto
Il contribuente impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento recante carichi fiscali per l’anno d’imposta 2006, lamentando la mancata notifica della cartella ed eccependo la prescrizione del credito, maturata dopo la contestata notificazione. Il giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermò la decisione, rilevando che l’eccezione di invalidità della notifica era tardiva e che il termine di prescrizione non era maturato, anche per la sospensione di ventiquattro mesi disposta dall’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020. Il contribuente propose allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’originario ricorso, in senso difforme dalla proposta di definizione accelerata. L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile quando sorretta da un interesse riconducibile a una delle situazioni legittimanti previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021. Nella specie il contribuente aveva interesse, poiché il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie aveva causato la sua esclusione da una procedura di attribuzione di una sovvenzione pubblica, a seguito di verifiche condotte tramite richiesta di informazioni all’amministrazione finanziaria.
La norma è applicabile anche ai giudizi in corso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 12459 del 2024. Il contribuente ha quindi interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale ha ribadito che eventuali modifiche al sistema spetterebbero al legislatore e che le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi previste sono inammissibili (Corte cost. n. 190 del 2023; Corte cost. n. 81 del 2024).
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte regionale non è entrata nel merito dell’eccezione di invalidità della notifica, avendola ritenuta tardiva in quanto proposta per la prima volta in appello. Le considerazioni sull’immediata applicabilità dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 nella nuova formulazione costituiscono mere argomentazioni ad abundantiam, giacché la decisione si fonda sulla tardività dell’eccezione, non delle prove.
Il secondo motivo è infondato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La tutela del comma 4-bis riguarda i soli atti invalidamente notificati o non notificati: è l’invalidità o la mancanza della notifica il presupposto che consente l’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo e, mediatamente, della stessa cartella. L’assenza di quel presupposto esclude il ricorso allo strumento, a maggior ragione se impiegato per far valere un’estinzione del credito verificatasi dopo la notificazione. L’eccezione di prescrizione andava pertanto disattesa, non perché i termini non fossero decorsi, ma perché non poteva essere fatta valere con l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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