Cumulo incentivi-Tremonti ambiente: onere di specificità dell’appello e decadenza vincolata (Cons. Stato n. 9198 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cumulo tra tariffe incentivanti del quarto Conto Energia e detassazione c.d. Tremonti ambiente, la mancata rinuncia al beneficio fiscale entro il termine di legge determina la decadenza dall’incentivo secondo una fattispecie di natura vincolata, rispetto alla quale l’amministrazione non deve operare alcuna comparazione di interessi ulteriore. Il provvedimento che dispone l’annullamento in autotutela non è affetto da difetto di motivazione quando dà conto delle osservazioni procedimentali dell’interessato, emergendo comunque il dato certo della mancata rinuncia. I motivi di appello devono essere specifici e non possono essere assolti mediante rinvio per relationem ad atti depositati o a motivi di primo grado richiamati integralmente, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a..
Il Fatto
Una società produttrice ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE aveva annullato in autotutela l’ammissione alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia e risolto la relativa convenzione, unitamente alla nota di richiesta di restituzione degli incentivi percepiti. Alla base dei provvedimenti vi era il mancato esercizio, da parte della società, della facoltà di rinunciare alla detassazione Tremonti ambiente entro il termine previsto dall’art. 36 d.l. n. 124/2019, come prorogato dall’art. 56, comma 8-ter, d.l. n. 76/2020.
La società ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 23 Cost. Il TAR ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, riproponendo altresì i motivi di primo grado e chiedendo un rinvio in attesa dell’iter parlamentare di un disegno di legge sulla riapertura dei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio sine die. La pendenza del disegno di legge non integra alcuna delle ragioni eccezionali, inerenti alla salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio, che consentono il differimento ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., richiamando sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 6478 del 2025 e sez. VI, n. 7218 del 2024.
In via preliminare, l’appellante non ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto le censure sulla legittimità del cumulo. La mera trascrizione di quel capo e la pedissequa riproposizione dei motivi di primo grado non articolano critiche specifiche ai sensi dell’art. 101 c.p.a.; sul punto si è quindi formato il giudicato.
Il primo motivo, con cui si addebita al TAR un vizio di omessa motivazione per non aver esaminato l’inapplicabilità dell’annullamento d’ufficio in luogo della revoca, è inammissibile: è formulato per la prima volta in appello, in violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a. In primo grado la società aveva lamentato solo la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 per il termine ragionevole e per l’affidamento.
Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento riporta le memorie procedimentali dell’interessata, dalle quali emerge il dato certo della mancata rinuncia al beneficio fiscale entro il termine. Di qui la natura vincolata della decadenza disposta dal gestore per difetto dei requisiti di mantenimento della tariffa, secondo l’art. 36 d.l. n. 124/2019.
Il terzo motivo è infondato. L’esposizione per relationem dei motivi contrasta con l’onere di specificità dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a.; non basta l’allegazione del ricorso richiamato né la clausola di riproposizione integrale, non potendo il principio di sinteticità consentire l’omessa redazione dei motivi, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 6398 del 2024 e sez. IV, n. 6219 del 2025. Quanto all’art. 23 Cost., il gestore non ha chiesto la restituzione del beneficio fiscale ma delle somme corrisposte a titolo di incentivo, di natura non tributaria ma di indebito oggettivo, con conseguente difetto di rilevanza della questione; la censura è comunque generica e non specificamente criticata. È infine inammissibile la riproposizione integrale dei motivi di primo grado. Le spese seguono la soccombenza verso il GSE e sono compensate con le altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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