Titolo edilizio in variante che elimina il sopralzo: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2994 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione di un titolo edilizio in variante, che elimini l’intervento originariamente assentito e lesivo della posizione del ricorrente, determina il definitivo superamento del titolo originario e la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora il nuovo titolo non sia stato autonomamente impugnato. La mera vicinitas non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso, il quale deve essere correlato alla concreta lesione derivante dall’atto impugnato.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nelle vicinanze di un fondo edificabile impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore del confinante per un intervento di ampliamento mediante sopralzo dell’abitazione, deducendo un pregiudizio al proprio diritto di veduta verso il Lago Maggiore. Nel corso del giudizio, il controinteressato presentava una domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata in variante, volta ad eliminare il sopralzo e a realizzare un mero ampliamento al piano terra, seguita dal rilascio dell’autorizzazione n. 22/2024 e dalla presentazione di una SCIA in variante.
Il Comune, costituitosi, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre il ricorrente, ritenendo la variante non idonea a elidere l’illegittimità del titolo originario, ne chiedeva l’annullamento quanto meno ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Il controinteressato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità. Ha osservato che la SCIA in variante presentata dal controinteressato in data 24.06.2024 prevedeva espressamente la “variante per eliminazione piano sopralzo”, divergendo profondamente dall’intervento originario assentito con il permesso di costruire impugnato, che contemplava l’ampliamento mediante sopralzo.
La successiva emanazione del titolo in variante ha determinato il definitivo superamento del titolo originario, in quanto la nuova autorizzazione incide direttamente sull’oggetto della precedente, eliminandone l’elemento lesivo. In tale contesto, la mancata impugnazione del titolo successivo da parte del ricorrente comporta il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso avverso il titolo originario.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Ha infine compensato le spese tra le parti, disponendo la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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