Cumulo tra piano casa e sottotetto abitabile nel rispetto dell’altezza massima (Cons. Stato n. 6595 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego espresso di autotutela adottato all’esito di una nuova istruttoria è atto di conferma in senso proprio e apre il sindacato giurisdizionale ai soli profili di legittimità che l’amministrazione abbia concretamente riesaminato. Sugli altri profili dell’istanza di riesame non sussiste alcun obbligo di provvedere: il potere di autotutela è discrezionale nell’an e nel quid, con la conseguenza che la parte non esperita va qualificata come diniego implicito di autotutela, meramente confermativo del titolo divenuto inoppugnabile, e non è censurabile per omessa pronuncia né con l’azione avverso il silenzio. Nel merito, la deroga del piano casa regionale che consente di sopraelevare di un piano è cumulabile con l’incremento di altezza previsto dallo strumento urbanistico per la realizzazione del sottotetto abitabile, in mancanza di espresso divieto e in coerenza con il principio di contenimento del consumo di suolo.
Il Fatto
I ricorrenti, nudo proprietario e usufruttuario di un immobile confinante, hanno chiesto al Comune il riesame di un permesso di costruire rilasciato a una società immobiliare per la demolizione parziale e ricostruzione di un fabbricato ai sensi della l.r. Piemonte n. 20/2009, con contestuale impugnazione dei titoli edilizi e del diniego opposto dall’amministrazione.
Il TAR Piemonte ha respinto le eccezioni preliminari e, nel merito, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili le censure, qualificando il diniego come atto di conferma in senso proprio e limitando il proprio sindacato ai soli profili riesaminati. Contro tale decisione i ricorrenti hanno proposto appello; si sono costituiti il Comune e la società, con intervento ad opponendum di un proprietario dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la delimitazione del sindacato giurisdizionale. Il primo giudice ha correttamente richiamato il principio secondo cui non è consentito eludere i termini decadenziali attraverso l’impugnazione del diniego su istanza di autotutela riferita a un atto inoppugnabile (Cons. Stato, sez. IV, n. 4405 del 2020). Il diniego espresso di autotutela è impugnabile solo quando sia espresso in un atto di conferma adottato a seguito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi (Cons. Stato, sez. III, n. 8590 del 2021); non lo è invece l’atto meramente confermativo, né è esperibile l’azione avverso il silenzio rispetto al mancato riscontro.
Poiché l’amministrazione si è pronunciata solo su alcuni profili, la parte residua non è censurabile: la decisione di limitare il riesame ad alcuni profili rientra nella discrezionalità dell’an e del quid e non è affetta da irragionevolezza, in mancanza di specifiche allegazioni. Il vizio di omessa pronuncia non è comunque configurabile, avendo il primo giudice statuito espressamente l’inammissibilità delle doglianze non esaminate.
Sul merito edilizio, la verificazione disposta in appello ha accertato l’assenza di un sottotetto abitabile ante operam e la sua presenza post operam, nonché la sopraelevazione di due piani rispetto ai tre preesistenti. La questione centrale diventa allora la qualificazione del “piano quarto sottotetto abitabile”. Secondo la definizione uniforme recepita dall’art. 4, comma 1-sexies, d.P.R. n. 380/2001 e dall’Intesa del 20 ottobre 2016, il sottotetto è lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura e l’estradosso del solaio sottostante: il piano in contestazione vi rientra pienamente, come confermato dal verificatore, e l’abitabilità dipende da altri fattori, nella specie sussistenti.
Nessun abuso è dunque ravvisabile: la società ha legittimamente cumulato l’incremento di 1,70 metri consentito dalla nota n. 3 delle NTA del P.R.G. per il sottotetto abitabile e la deroga dell’art. 4, comma 5, l.r. n. 20/2009 che permette di sopraelevare di un piano. Le due facoltà sono cumulabili, mancando un divieto espresso, e il cumulo è coerente con il principio del contenimento del consumo di suolo, confermato dalla novella dell’art. 2-bis, comma 1-quater, t.u. edilizia introdotta dal c.d. decreto salva casa.
Quanto alle censure residue, la doglianza sul rapporto di copertura è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, non rientrando tale parametro tra quelli qualitativi derogabili. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite e spese di verificazione a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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