Parere paesaggistico negativo e diniego di sanatoria con rinvio agli atti istruttori (TAR Toscana n. 1799 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico negativo non deve necessariamente esplicitare in forma discorsiva le ragioni del giudizio di incompatibilità quando l’alterazione del contesto paesaggistico emerga in modo palese dagli atti istruttori richiamati e dalla documentazione fotografica posta a corredo della pratica. I vincoli paesaggistici sopravvenuti condizionano il rilascio della sanatoria edilizia, operando il principio tempus regit actum. La non percepibilità dell’opera da spazi pubblici non esclude la tutela, che copre ogni modificazione dell’assetto del territorio. Il lungo tempo intercorso tra abuso e ordine di demolizione non ingenera alcun legittimo affidamento in capo al responsabile dell’illecito edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2016 al Comune un’istanza di riesame di un precedente diniego di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/1985. La domanda riguardava opere di ampliamento e sistemazione esterna di un preesistente chiosco in materiali leggeri, collocato in zona di rilevante interesse paesaggistico in prossimità dell’arenile.

Il Comune, recependo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ha respinto l’istanza e ha contestualmente ingiunto la demolizione delle opere. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere presupposto davanti al TAR Toscana, contestando la genericità del giudizio soprintendentizio e la legittimità dell’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura di genericità del parere. Non è necessario che la contestualizzazione dei giudizi avvenga in forma discorsiva quando l’alterazione del contesto paesaggistico emerga in modo palese dagli atti istruttori, dalla relazione tecnica allegata alla domanda e dalle immagini fotografiche dei luoghi, richiamando TAR Toscana, III, 320/2024.

Il rinvio al punto 1.c.1. della scheda del PIT, che vieta gli interventi alteranti i caratteri morfologici delle balze rocciose e delle falesie, si correla alla pavimentazione in cemento di 293 mq realizzata sulla formazione rocciosa frontistante la struttura balneare. Anche la realizzazione, in luogo del chiosco leggero autorizzato, di una struttura in cemento su due piani con parcheggi e cabine integra una consistente alterazione del tratto costiero.

È irrilevante che il PIT sia stato varato dopo la realizzazione delle opere: i vincoli condizionano la sanatoria anche se sopravvenuti, in applicazione del principio tempus regit actum (Consiglio di Stato sez. VI, 12/11/2014, n. 5549). Quanto alla visibilità dell’opera solo dal mare, la finalità del vincolo non è limitata al mero aspetto esteriore, essendo soggetta alle prescrizioni qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio (Cons. Stato, VI, 12.10.2018, n. 5894; Cons. Stato, 5.8.2013 n. 4079; TAR Veneto, II, 17.9.2019, n. 991).

La preesistente edificazione dell’area non giustifica ulteriori provvedimenti di degrado (Consiglio di Stato sez. VI, 22/11/2023, n. 10031). Le autorizzazioni precedenti riguardavano un’opera del tutto diversa e meno impattante. La compatibilità con il piano comunale di utilizzo delle aree demaniali non incide sulla legittimità del parere, posto che gli strumenti urbanistici assumono posizione subordinata rispetto ai valori tutelati dal vincolo e alle indicazioni del PIT.

Infine, il tempo trascorso tra realizzazione dell’abuso e ordine di demolizione non ingenera legittimo affidamento, secondo l’insegnamento di Cons. Stato Ad. Plen. 9/2017. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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