Cumulo con impianti preesistenti non giustifica dimezzamento soglie VIA (TAR Puglia n. 11 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio del cumulo con altri progetti, previsto dall’art. 4.1 delle Linee Guida allegate al D.M. 30 marzo 2015, opera esclusivamente in relazione a progetti di opere o interventi di nuova realizzazione e non consente di computare impianti già esistenti al fine di dimezzare le soglie di assoggettabilità a VIA. La riduzione del 50% delle soglie non può quindi fondarsi sulla mera vicinanza del progetto a impianti fotovoltaici preesistenti. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, invece, è soggetto a VIA il progetto di impianto che ricada anche parzialmente all’interno di aree naturali protette: è sufficiente il passaggio del cavidotto di connessione interrato perché l’intero impianto sia assoggettato a valutazione ambientale, non essendo invocabile la disciplina dell’Allegato II-bis né quella dell’art. 22, comma 1-ter, d.lgs. n. 199/2021.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune di Brindisi istanza di Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 per realizzare un impianto fotovoltaico agrivoltaico di potenza inferiore alla soglia di 10 MW. La Provincia di Brindisi ha rilevato che il progetto dista circa cento metri da altri impianti fotovoltaici, applicando così il dimezzamento delle soglie di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 152/2006. Il Comune ha quindi sospeso la Conferenza di Servizi.
La società ha impugnato la nota provinciale, la sospensione comunale e il parere di ARPA Puglia. In corso di giudizio la Provincia ha adottato una seconda nota, ribadendo l’assoggettamento a VIA per il passaggio del cavidotto di connessione nella Riserva Naturale Regionale Orientata “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”. Contro tale atto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata da ARPA Puglia: gli atti impugnati, pur endoprocedimentali, sono dotati di immediata portata lesiva, perché la pretesa verifica preliminare arresta la procedura autorizzativa e determina un evidente aggravio procedimentale. Richiama sul punto i principi di Cons. Stato, Sez. III, n. 4081/2024 e n. 4610/2023.
Quanto all’improcedibilità eccepita dalla Provincia, è infondata: la nota successiva si esprime in termini meramente interlocutori e possibilistici (“allo stato, parrebbe”), senza superare in modo certo la precedente determinazione. Resta comunque efficacia la sospensione della Conferenza di Servizi, che da sola conserva l’interesse ad agire.
Nel merito, il ricorso principale è fondato. La Provincia ha applicato il criterio del cumulo con altri progetti anche in presenza di impianti fotovoltaici preesistenti. Tale lettura contrasta con il dato testuale dell’art. 4.1 delle Linee Guida, che riferisce il cumulo ai soli progetti di opere di nuova realizzazione. L’intero articolo discorre sempre di “progetti”, non di opere in sé, e l’onere dell’autorità di rendere disponibili le informazioni sui progetti autorizzati è funzionale a far conoscere al proponente i progetti non ancora realizzati e in astratto non conoscibili. Gli atti impugnati con il ricorso principale sono quindi annullati, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece rigettato. È pacifico che il cavidotto di connessione attraversi la Riserva Naturale Regionale Orientata. L’art. 6, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 assoggetta a VIA i progetti dell’Allegato IV che ricadano anche parzialmente in aree naturali protette: l’inciso dimostra la volontà del legislatore di estendere la norma a ogni interferenza, anche di una componente secondaria. Non è pertinente il richiamo all’Allegato II-bis, che contempla gli elettrodotti e non l’impianto fotovoltaico di cui il cavidotto è mera componente. Nemmeno rileva l’art. 22, comma 1-ter, d.lgs. n. 199/2021, che riguarda parere paesaggistico e termini ridotti per gli impianti in aree idonee. Le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.