Parere vincolante della Soprintendenza va impugnato in via autonoma (TAR Emilia-Romagna n. 16 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha natura vincolante: esso integra la manifestazione di volontà dell’Amministrazione lesiva della posizione del richiedente e deve essere impugnato in via autonoma. Il consolidamento del parere non impugnato impedisce di sindacare la parte del provvedimento comunale che ne costituisce mero recepimento. È inammissibile il ricorso notificato a un indirizzo PEC non registrato presso i Registri di giustizia, non essendo consentita la rimessione in termini per la rinnovazione. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva conseguito la legittimazione del proprio insediamento su area pubblica. Il 21 febbraio 2020 ha chiesto al Comune di Modena l’autorizzazione temporanea per estendere stagionalmente le proprie strutture mobili lungo il percorso pedonale limitrofo, denominato dalla Soprintendenza “promenade storica”.
Il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto recependo i motivi ostativi individuati dalla Soprintendenza, secondo cui l’ulteriore occupazione avrebbe inciso negativamente sulla percezione e fruizione del tracciato e alterato i caratteri architettonico-paesaggistici del contesto monumentale. Le osservazioni della società non sono state accolte e il diniego è stato impugnato, con contestazione sostanziale del parere negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per una duplice ragione. Sul piano processuale, il gravame è stato notificato direttamente alla Soprintendenza anziché all’Avvocatura dello Stato e, soprattutto, a un indirizzo PEC non registrato presso i Registri di giustizia: tale vizio impedisce la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Nel merito dell’impostazione, il Tribunale ha rilevato che il ricorso era rivolto solo contro gli atti comunali e non impugnava il parere della Soprintendenza, pur contestandone nella sostanza il contenuto. Il consolidamento di quel parere preclude il sindacato sulla parte dei provvedimenti comunali che ne rappresenta il recepimento, secondo un indirizzo richiamato in senso analogo dal TAR Veneto, sentenza n. 877/2024.
Il Collegio ha quindi qualificato il parere come atto reso ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 42 del 2004, che subordina la concessione in uso dei beni culturali all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica e che sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene.
Da tale quadro normativo il Tribunale ha tratto la natura vincolante del parere espresso dal Ministero tramite la Soprintendenza, chiamata alla cogestione dell’uso del bene culturale e unico soggetto competente a valutarne la concedibilità. Ne consegue che l’atto andava impugnato tempestivamente in modo autonomo, costituendo la manifestazione di volontà in concreto lesiva della posizione fatta valere.
Pronunciata l’inammissibilità, le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Nota della Redazione
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