L’improcedibilità dell’incidente di esecuzione per sopravvenuta rinuncia alla nomina del commissario (TAR Puglia n. 12 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta rinuncia del creditore alla nomina del commissario ad acta, intervenuta dopo l’integrale adempimento dell’obbligo da parte dell’amministrazione, determina la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. L’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione va pertanto dichiarata improcedibile, non sussistendo più alcuna utilità nel provvedimento richiesto. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone una manifestazione inequivocabile di volontà del ricorrente, non contestata dalla controparte. In tale evenienza il giudice amministrativo dispone la compensazione integrale delle spese della fase esecutiva.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Taranto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese del monitorio. Formatosi il giudicato, il TAR Puglia, con la sentenza n. 107/2024, aveva accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato all’Azienda di pagare la residua sorte capitale, gli interessi e le spese entro un termine prestabilito.
Poiché l’Azienda aveva corrisposto solo parte del dovuto, la società propose un incidente di esecuzione chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione rappresentò la volontà di adempiere spontaneamente; la ricorrente si associò alla richiesta di non procedere alla nomina e, infine, depositò atto di rinuncia alla nomina stessa per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’integrale pagamento del dovuto da parte dell’Azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione era ritualmente notificata e depositata, ma che nelle more era intervenuta una formale rinuncia espressa dal rappresentante legale della società ricorrente. La rinuncia, depositata il 16 dicembre 2024, è stata motivata dall’integrale pagamento del dovuto da parte della Azienda sanitaria.
Il Tribunale ha qualificato tale sopravvenienza come causa di carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La manifestazione di volontà del ricorrente è stata ritenuta inequivocabile e non contestata, sicché è venuto meno l’interesse a ottenere la nomina del commissario ad acta, unico oggetto dell’incidente.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha quindi escluso ogni ulteriore scrutinio nel merito dell’esecuzione, essendo l’utilità perseguita ormai soddisfatta dall’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
Quanto alle spese della fase esecutiva, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporne la compensazione integrale. La decisione ha tenuto conto dell’assenza di contestazioni sulla dichiarazione di rinuncia e dell’esito complessivo del giudizio, così da non gravare ulteriormente le parti in una vicenda ormai definita nel rapporto sostanziale.
Il giudice amministrativo ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, secondo la formula di rito propria dei giudizi di ottemperanza.
Nota della Redazione
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