Porto d’armi e onere di motivazione sulla stabilità del quadro clinico (TAR Toscana n. 1976 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità al porto d’armi reso in sede di ricorso amministrativo è illegittimo per difetto d’istruttoria quando la Commissione medica non si pronunci in modo adeguato sulla sussistenza dei requisiti psicofisici di cui all’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998, già riconosciuti all’interessato nei precedenti rinnovi, in assenza di un accertato peggioramento delle condizioni di salute. La contraddittorietà tra il precedente riconoscimento dell’idoneità, sia pure condizionata all’appostamento fisso e all’uso di appoggi, e la successiva declaratoria di inidoneità impone un’istruttoria rafforzata. In presenza di una verificazione che confermi il possesso dei requisiti minimi entro i limiti delle prescrizioni, gli atti impugnati vanno annullati nei soli limiti del mancato riconoscimento.
Il Fatto
Il ricorrente, tetraplegico dall’età di nove anni, aveva sempre ottenuto il rinnovo del porto di fucile per uso caccia, da ultimo nel 2016, sia pure con la prescrizione dell’esercizio “con sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano”. L’ufficio sanitario provinciale della Questura di Firenze lo aveva dichiarato inidoneo; la Commissione medica dell’AUSL Toscana Centro, adita in via di ricorso amministrativo, aveva confermato il giudizio ai sensi del punto 4 dell’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998, ravvisando una lesione neurologica con ripercussioni invalidanti motorie, statiche e dinamiche.
Il ricorrente ha impugnato l’attestazione e l’atto presupposto davanti al TAR Toscana, deducendo difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Ha osservato che l’invalidità non era stata valutata nelle sue peculiarità e che nessun peggioramento era intervenuto nel tempo. Il Ministero della Salute e la Questura di Firenze, costituiti, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma applicabile. L’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 richiede, al punto 3, un’adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile in caso di minorazioni anche con mezzi protesici o ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma; al punto 4, l’assenza di alterazioni neurologiche con ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico.
Il Tribunale rileva che la Commissione medica ha fondato la conferma dell’inidoneità sul solo punto 4, senza intrattenersi con adeguata motivazione sulla condizione di cui al punto 3. Eppure, nei precedenti rinnovi quella condizione era stata ritenuta soddisfatta, con prescrizioni operative precise, e il ricorrente aveva sempre praticato l’attività venatoria da postazione fissa senza che risultasse un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Tale contraddittorietà dell’azione amministrativa è ritenuta sintomatica di un possibile difetto d’istruttoria. Il Collegio ha quindi disposto una verificazione, affidata al Collegio medico legale della Difesa, per accertare il possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per il tiro a volo.
La verificazione ha accertato che il quadro clinico è stabilizzato da circa trenta anni, senza complicanze o peggioramenti, e compatibile con il giudizio di idoneità, limitatamente all’appostamento fisso e con sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano. Il Tribunale condivide e fa proprio l’esito, in quanto basato su una scrupolosa analisi dei dati tecnico-scientifici e su un percorso argomentativo rigoroso, completo ed esauriente.
Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi per difetto d’istruttoria e vanno annullati nei limiti in cui non è stato riconosciuto il possesso dei requisiti minimi. La Questura, nell’esecuzione, dovrà attenersi all’accertamento sanitario della verificazione. Le spese di lite sono compensate; le spese di verificazione, liquidate in € 400,00 oltre oneri accessori, sono poste a carico solidale delle amministrazioni resistenti in parti uguali.
Nota della Redazione
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