Ottemperanza alla condanna al pagamento della carta docente: nessuna condanna generica (TAR Lombardia n. 836 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione per ciascun anno scolastico, in misura di euro 500,00 annui, costituisce condanna determinata nell’an e nel quantum e non condanna generica. L’importo è agevolmente calcolabile con una mera operazione aritmetica, sicché non assume rilievo la sequenza di verifiche amministrativo-contabili invocata dall’Amministrazione. Le asserite difficoltà finanziarie non ostano all’ottemperanza, che si attua mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e nomina, in caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti il TAR Lombardia per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, ha dichiarato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, per ogni anno, nella misura di euro 500,00.
Con ordinanza del 23.5.2024 il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, assegnando termine perentorio per la rinnovazione, poi eseguita. Il Ministero si è costituito eccependo che la pronuncia ottemperanda avrebbe obliterato il limite di spesa e le risorse disponibili, configurando una condanna generica a un facere e non a un dare. Ha inoltre giustificato il ritardo con la natura seriale del contenzioso, chiedendo in subordine un termine per la liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la qualificazione ministeriale. La sentenza ottemperanda contiene una condanna nient’affatto generica al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto: l’importo complessivo è determinabile mediante una mera operazione aritmetica, con la conseguenza che l’obbligazione pecuniaria è certa nella sua entità.
Le problematiche finanziarie, peraltro solo affermate, non ostano all’esecuzione. Il TAR richiama il meccanismo dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996 e del D.M. 1° ottobre 2002 e 24 giugno 2015: l’ottemperanza si realizza mediante speciale ordine di pagamento all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato nel provvedimento.
Quanto ai presupposti processuali, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 2.8.2023, rispetto alla notificazione del ricorso introduttivo. Il Collegio ricorda che, dopo il d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.
Il ricorso è dunque fondato e viene accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. Il Ministero è condannato a dare esecuzione nel termine di centoventi giorni, mediante riconoscimento del beneficio. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che agirà quale organo ausiliario del giudice, anche ordinando l’inclusione del nominativo tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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