Tariffa forfettaria CUP per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Cons. Stato n. 934 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, è norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete rientrano le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, tra cui la trasmissione di energia elettrica, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. Il canone annuo è dovuto nella misura fissa e forfettaria di 800 euro per impianto, e non in una mera soglia minima liberamente elevabile dall’ente locale con i coefficienti ordinari di calcolo. La disciplina ha carattere di specialità rispetto al metodo tariffario dei commi 826, 828 e 829 dello stesso art. 1 e non contrasta con il principio di invarianza del gettito, con l’autonomia finanziaria degli enti locali nè con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il Fatto

La società appellata è titolare dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto mini-eolico di 60 kw nel territorio di un Comune, comprensivo delle opere elettriche di connessione interrate destinate ad attraversare il sottosuolo pubblico, comprese le strade provinciali. La Provincia aveva modificato il proprio regolamento sul canone unico di occupazione di suolo pubblico, prevedendo per gli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili l’applicazione della tariffa standard di 7,50 euro, senza i coefficienti di classificazione delle strade e di tipologia e finalità. Sulla base della nuova disciplina erano stati rimodulati gli importi e notificato l’avviso di pagamento, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il giudice di primo grado aveva annullato la modifica regolamentare e gli atti applicativi, dichiarando in parte inammissibili ricorso e motivi aggiunti per difetto di giurisdizione sugli avvisi di pagamento e per difetto di interesse quanto al regolamento del 2021. La Provincia ha appellato quel capo, deducendo anche il vizio di ultrapetizione: il primo giudice avrebbe deciso su censure non proposte dalla ricorrente.

Il Collegio supera il profilo sul piano processuale. Anche a voler ravvisare l’ultrapetizione, l’effetto devolutivo dell’appello impone al giudice di secondo grado di decidere nel merito la censura effettivamente formulata, non di rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria n. 10 e n. 11 del 2018. La censura effettiva riguarda l’interpretazione autentica del comma 831.

La doglianza è fondata. La Sezione richiama integralmente le proprie decisioni n. 8062/2025 del 16 ottobre 2025 e n. 9447/2025 del 1° dicembre 2025, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., che consentono la motivazione per relationem a un precedente conforme. Da quelle decisioni emerge che la produzione di energia elettrica e il trasporto ai distributori costituiscono attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche senza allacci diretti con gli utenti finali.

L’aggettivo “minima” nella norma interpretativa individua un importo fisso e forfettario in ogni caso dovuto, non una base di calcolo elevabile dall’ente. Il criterio ha quindi carattere di specialità rispetto al metodo ordinario dei commi 819 e seguenti. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non può costituire elemento di raffronto. Le censure sulla violazione del principio di invarianza del gettito e sull’autonomia finanziaria ex art. 119 Cost. sono state già disattese, così come i dubbi di legittimità costituzionale riproposti in via subordinata.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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