Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni prima dell’esecuzione (TAR Sicilia n. 1613 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando la sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti della pubblica amministrazione è passata in giudicato, è munita di formula esecutiva, è stata notificata alle amministrazioni intimate ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In tale ipotesi il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperare e ordina alle amministrazioni di porre in essere gli atti adempitivi entro un termine congruo. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina un Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, con spese a carico delle amministrazioni inadempienti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Messina, con la quale il Ministero della Salute, l’Assessorato regionale della Salute e l’Azienda sanitaria provinciale erano stati condannati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, oltre interessi, spese processuali e spese di CTU. Il ricorrente ha quantificato l’importo complessivamente dovuto.

Secondo la prospettazione, la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso, senza che le amministrazioni avessero provveduto al pagamento. Il Ministero della Salute e l’Assessorato regionale si sono costituiti con memoria di mera forma; l’Azienda sanitaria non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato l’esame sui presupposti del rito di ottemperanza. La sentenza da eseguire è passata in giudicato, è munita di formula esecutiva, è stata notificata alle amministrazioni intimate ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tali elementi integrano la messa in mora dell’amministrazione e legittimano l’intervento del giudice amministrativo.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, affermando la persistenza dell’obbligo delle amministrazioni di dare esecuzione al titolo. L’inerzia, protratta oltre il termine di legge, non è risultata contestata in modo sostanziale, essendosi le intimate limitate a una difesa di mera forma.

Il Collegio ha quindi ordinato alle amministrazioni, in solido tra loro, di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il termine assegnato è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione del rimedio sostitutivo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità. Il Commissario provvede in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, con spese a carico delle amministrazioni intimate in solido tra loro.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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