Revocazione straordinaria: niente terzo grado sulla valutazione delle prove (C.G.A.R.S. n. 681 del 21.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione straordinaria è rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. Ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., la revocazione presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; deve trattarsi di una prova documentale precostituita, non di un documento che la parte avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza o tramite l’accesso agli atti e la relativa tutela giurisdizionale. Ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., l’errore di fatto consiste in una disamina distratta dei dati di fatto o in un errore meramente percettivo, di inconfutabile rilevabilità, e non nella erronea valutazione delle emergenze probatorie in fatto e in diritto. La contestazione del giudizio valutativo del giudice a quo rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la revocazione di una sentenza del C.G.A.R.S. che aveva respinto l’appello avverso una pronuncia del TAR Sicilia, a sua volta confermativa del diniego di sanatoria edilizia e dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino relative a un manufatto realizzato negli anni Ottanta dal dante causa.
La tesi della ricorrente era che il fabbricato insistesse, di fatto e di diritto, su una zona B di completamento ai sensi del D.M. n. 1444/1968, con conseguente derogabilità del divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia previsto dall’art. 15 della l. r. n. 78/1976. Il giudice di appello non avrebbe verificato l’applicabilità della norma regionale. La ricorrente ha dedotto di aver conosciuto solo dopo la sentenza il P.R.G. del 7 aprile 2003 e ha invocato l’art. 395 nn. 3 e 4 c.p.c., chiedendo una verificazione sulla destinazione urbanistica dell’area. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, escludendo la ricorrenza di entrambe le fattispecie invocate. Sul n. 3 dell’art. 395 c.p.c. la Corte muove dall’interpretazione restrittiva imposta da esigenze di certezza processuale: il rimedio è riservato alla parte che, senza colpa, non abbia potuto produrre una prova già esistente, ossia una prova documentale precostituita alla decisione impugnata.
Nel caso concreto manca un documento dotato di tale carattere. Il P.R.G. del 7 aprile 2003 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana già nel 2003, dunque era preesistente e liberamente conoscibile. La ricorrente avrebbe potuto procurarselo e, se del caso, impugnare il silenzio sull’accesso agli atti del 17 ottobre 2006. L’inerzia dell’amministrazione non trasforma in prova nuova un documento che la parte era in grado di acquisire con l’ordinaria diligenza.
Quanto al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., la Corte richiama la nozione consolidata di errore di fatto: occorre un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. L’errore deve essere percettivo, di inconfutabile rilevabilità, senza indagini ermeneutiche, come affermato dalla Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2013 e da Cassazione, ord. 23 luglio 2020, n. 15700.
La ricorrente non individua alcun errore siffatto. Il C.G.A.R.S., nella sentenza impugnata, aveva valutato la documentazione e ritenuto l’ordinanza di demolizione motivata dalla reiezione della regolarizzazione, essendo il fabbricato a distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia, in zona di assoluta inedificabilità. L’appellante non aveva allora prospettato la destinazione urbanistica dell’area. La doglianza odierna investe la valutazione del giudice, non un errore di percezione.
Nel difetto di prove effettivamente nuove e di alcun errore di fatto, il ricorso è dichiarato inammissibile, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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