Sanatoria edilizia, doppia conformità e opere precarie: onere sul richiedente (C.G.A.R.S. n. 240 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la sanatoria è condizionata alla doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento dell’istanza. L’onere di dimostrare tale requisito grava sul richiedente, mentre l’amministrazione non ha alcun obbligo di accertare d’ufficio la conformità urbanistica in ragione dell’astratta sanabilità dell’intervento. Decorsi sessanta giorni, sulla richiesta si forma un silenzio-rigetto con valore legale di diniego, e non una mera inerzia. Il carattere precario dell’opera va valutato sotto il profilo strutturale e funzionale: le tettoie saldamente ancorate al suolo che alterano l’aspetto esteriore dell’edificio non sono precarie e richiedono l’autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Isola delle Femmine, avevano realizzato su un lotto una villa quadrifamiliare in forza di concessione edilizia e, in seguito, tre tettoie in legno e tegole, in assenza del titolo abilitativo e in parziale difformità dalla concessione. Dopo l’ordinanza di demolizione emessa dall’amministrazione, presentavano istanza di rilascio del titolo in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985.

Trascorsi sessanta giorni senza pronuncia, impugnavano davanti al TAR Sicilia il silenzio formatosi. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo il silenzio-rigetto fondato sulla presenza di un vincolo paesaggistico sull’area e sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica. I ricorrenti appellavano, sostenendo il carattere precario delle opere e la sanabilità sotto il profilo edilizio e paesaggistico. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dall’ordinanza di demolizione, che dà atto come le opere fossero state realizzate in assenza di qualsiasi assenso comunale e come sull’area gravassero il vincolo paesaggistico e il vincolo sismico. Gli istanti non avevano presentato osservazioni nel termine assegnato in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento.

Nel merito la Corte rileva che gli appellanti si limitano ad affermare la sussistenza della doppia conformità, senza offrire neppure un principio di prova. La relazione tecnica allegata al progetto di sanatoria si limita a escludere l’aumento di superficie utile, superficie coperta e volume rispetto alla concessione. Manca, dunque, la dimostrazione dei requisiti tecnici e normativi della sanatoria.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata sull’art. 36 del T.U. edilizia: la conformità va verificata tanto al momento di realizzazione dell’opera quanto al momento dell’istanza, con onere probatorio a carico del richiedente. Decorsi sessanta giorni, la richiesta si intende rifiutata: si tratta di silenzio-rigetto, non di silenzio-inadempimento. L’amministrazione, inoltre, non è tenuta ad accertare d’ufficio la conformità urbanistica in ragione dell’astratta sanabilità dell’intervento.

Quanto al carattere precario delle opere, la Corte richiama i parametri elaborati dalla giurisprudenza, citando C.g.a.r.s. n. 235 del 2023 e C.g.a.r.s. n. 29 del 2025. Alla luce della documentazione fotografica, le tre tettoie in legno e tegole, di notevole consistenza e saldamente ancorate al suolo e ai muri di confine, non presentano natura precaria né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale. Esse hanno alterato l’aspetto esteriore dell’edificio e necessitavano quindi anche dell’autorizzazione paesaggistica.

Il silenzio-rigetto è pertanto legittimo e la sentenza gravata immune dalle censure. L’appello è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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