Curriculum privo di autocertificazione e firma: esclusione legittima senza soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 679 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che prescrive, a pena di esclusione, la presentazione del curriculum redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 è espressione di un potere amministrativo vincolato, la cui portata escludente non lascia margini interpretativi. L’invio del curriculum da casella PEC e la sua sottoscrizione digitale non integrano la dichiarazione sostitutiva: la sottoscrizione attiene all’imputazione soggettiva dell’atto, non alla assunzione di responsabilità sulla veridicità dei contenuti. La carenza documentale non è sanabile mediante soccorso istruttorio, perché il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e la par condicio impediscono la rimessione in termini del candidato inadempiente. È legittima, pertanto, l’esclusione disposta in sede di riesame, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile quando la riedizione del procedimento è determinata da istanze di autotutela di altri candidati.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione pubblica indetta per il conferimento di un incarico di biologo molecolare, collocandosi al secondo posto della graduatoria provvisoria. In sede di riesame, la commissione la escludeva rilevando che il curriculum allegato alla domanda non era stato redatto secondo le modalità previste dall’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e non recava alcuna sottoscrizione.
La candidata impugnava la delibera di approvazione della graduatoria definitiva e il verbale di esclusione, deducendo la violazione del soccorso istruttorio, del legittimo affidamento e del giusto procedimento, oltre alla domanda risarcitoria per danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza, poi disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 4 dell’avviso pubblico stabiliva, a pena di inammissibilità, che la domanda dovesse essere corredata da curriculum redatto ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e che la mancata produzione del curriculum in formato europeo sottoscritto avrebbe comportato l’esclusione. Tali prescrizioni non risultano impugnate né contestate, pur avendo portata escludente inequivoca.
La ricorrente aveva allegato un curriculum privo di sottoscrizione e della necessaria dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Il Tribunale riconosce che l’invio da casella PEC intestata al mittente soddisfa, secondo orientamento condiviso, il requisito della firma. Tuttavia, la sottoscrizione opera su un piano distinto dalla dichiarazione autocertificatoria: come precisato da TAR Roma, sez. III, sentenza n. 11801 del 12 settembre 2022, la prima attiene all’identificazione del dichiarante, la seconda alla responsabilità sulla veridicità delle informazioni. Un curriculum privo di autocertificazione, quindi, resta carente del suo elemento essenziale.
Il Collegio esclude poi l’operatività del soccorso istruttorio. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 7334 del 2 settembre 2024 e Cons. Stato, sentenza n. 10241/2022, si afferma che nei procedimenti selettivi opera il principio di autoresponsabilità: ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori nella compilazione della domanda, senza che la possibilità di integrare la documentazione possa tradursi in un vantaggio a danno degli altri candidati. Il curriculum, privo degli elementi essenziali, è pertanto tamquam non esset e non avrebbe potuto attestare il possesso dei requisiti di ammissione.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale osserva che il riesame degli atti si era reso necessario a seguito della riconvocazione della commissione disposta dalla Direzione Generale il 31 luglio 2019, per prendere atto delle istanze di autotutela di altri candidati. Il riesame intervenne appena poco più di un mese dopo l’approvazione degli atti, con deliberazione del 20 giugno 2019, circostanza che esclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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