Il vincolo parentale è indizio se contestualizzato (TAR Sicilia n. 672 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legame di parentela, in sé considerato, non è idoneo a fondare il pericolo di condizionamento mafioso, perché la pericolosità sociale non si trasmette automaticamente da un familiare all’altro. Il vincolo parentale assume rilievo indiziario solo quando si caratterizza concretamente e si colloca nel contesto socio-economico in cui opera l’impresa, secondo il modello clanico dell’organizzazione mafiosa. L’informativa antimafia non richiede la prova dell’infiltrazione, ma una prognosi di plausibilità fondata su elementi sintomatici, valutabili anche se penalmente irrilevanti. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Il mero decorso del tempo non fa venir meno l’attualità del rischio, occorrendo fatti nuovi che dimostrino il superamento della situazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore agricolo, ha impugnato l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura nei suoi confronti ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, insieme agli atti presupposti e all’avviso di avvio del procedimento di decadenza dai benefici comunitari.
L’interdittiva si fondava sulla coincidenza di oggetto sociale e sede legale tra la ditta del ricorrente e quella del fratello, condannato per art. 416-bis cod. pen. e sottoposto a sorveglianza speciale; sulle frequentazioni dei fratelli con soggetti controindicati; sulla consapevolezza del ricorrente dell’afferenza del fratello al sodalizio mafioso; sui passaggi di titoli di diritti all’aiuto comunitario tra i familiari. Il ricorrente, mai sottoposto a procedimento penale, ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di attualità e sproporzione, invocando l’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. L’istanza cautelare era stata respinta e il C.G.A.R.S. aveva confermato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli indirizzi consolidati: l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Non richiede la prova di un fatto, ma una serie di indizi idonei a rendere non illogico il collegamento tra impresa e organizzazioni mafiose (Cons. Stato, sez. III, n. 491 del 2023; n. 4293 del 2021). La valutazione prefettizia, pur discrezionale, è sindacabile solo per manifesta illogicità (Cons. Stato, sez. III, n. 9558 del 2022).
Il rischio di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza attingere alla certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi posti a base dell’informativa possono essere penalmente irrilevanti, perché rilevano i fattori sintomatici di contaminazione, e la mafia si avvale anche di soggetti compiacenti o cooperanti (Cons. Stato, sez. III, n. 4156 del 2024; n. 5723 del 2021).
Nel merito, il Collegio conferma la ragionevolezza della valutazione prefettizia: la coincidenza di oggetto sociale e sede legale, la successione temporale tra la cessazione dell’attività del fratello nel 2019 e l’avvio di quella del ricorrente, i passaggi dei titoli di aiuto comunitario, le pregnanti controindicazioni del fratello e le frequentazioni con soggetti controindicati costituiscono un quadro indiziario sufficiente.
Sul ruolo della parentela, la Corte chiarisce che il vincolo familiare è elemento “inerte” o “neutrale” se confinato nella sfera personale, ma diventa elemento “dinamico” e rilevante quando si caratterizza specificamente nel contesto socio-economico, in ragione del modello clanico dell’organizzazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, n. 2167 del 2022; n. 1935 del 2022; n. 1622 del 2022). Nel caso di specie non rileva il solo legame con il fratello, ma la sua specifica caratterizzazione unitamente agli altri elementi.
Quanto all’attualità, il rischio non è fugato dal mero trascorrere del tempo, occorrendo fatti nuovi che dimostrino il superamento della situazione (Cons. Stato, sez. III, n. 964 del 2024; n. 3915 del 2021). Non emergono elementi di un percorso dissociativo. La scelta di non applicare la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è adeguatamente motivata. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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