Coabitazione imposta su impianto inesistente: illegittimo il diniego al gestore TLC (TAR Sicilia n. 675 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune nega l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base prescrivendo la coabitazione con un impianto che, al momento dell’adozione dell’atto, non risulta realizzato né esistente in rerum natura. La prescrizione di coubicazione presuppone un impianto già autorizzato ed insediato, cui possa essere imposto l’obbligo di ospitare il nuovo operatore, e costituisce misura di extrema ratio rispetto al diniego per ragioni ambientali o urbanistiche. Il difetto del presupposto di fatto integra difetto di istruttoria ed eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio e con l’assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria. La norma regolamentare che istituisce un gruppo tecnico di valutazione dei programmi di installazione ha natura programmatoria e non è lesiva in via immediata: va impugnata insieme all’atto applicativo.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al SUAP del Comune di Ragusa, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, istanza autorizzatoria per realizzare un’infrastruttura di telecomunicazioni su un immobile sito in via Lisbona. Acquisisce il parere ARPA e produce la documentazione di rito, rappresentando che il sito è l’unico idoneo a garantire l’erogazione del servizio.
Il SUAP sospende i termini per sottoporre il progetto al Gruppo Tecnico di Valutazione, che con verbale n. 44 del 14 giugno 2024 prescrive la coabitazione con un impianto TIM asseritamente esistente presso un parcheggio pubblico. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le deduzioni della società, il SUAP comunica la conclusione negativa e l’archiviazione del procedimento. La società impugna dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo anche l’annullamento dell’art. 6-bis del regolamento comunale istitutivo del Gruppo Tecnico di Valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività sollevata dal Comune. Distingue tra regolamenti contenenti mere volizioni preliminari e regolamenti di volizione-azione: solo i secondi producono lesione immediata e vanno impugnati autonomamente, mentre le disposizioni programmatorie si impugnano insieme all’atto applicativo, che rende attuale il pregiudizio. L’art. 6-bis si limita a disciplinare un modulo di verifica anticipata dei programmi di installazione, senza divieti, e non è quindi lesivo in via diretta. Neppure è ravvisabile acquiescenza, poiché la presentazione del piano di rete risponde a logica di riduzione del pregiudizio.
Nel merito, il Collegio rileva che il Comune non contesta il dato fattuale: l’impianto destinato alla coabitazione non era esistente al momento degli atti impugnati, né alcun impianto era presente in quel luogo. Il Gruppo Tecnico e il SUAP avrebbero dovuto verificare l’effettiva realizzazione dell’infrastruttura ospitante prima di prescrivere la coabitazione e di chiudere il procedimento.
Tale carenza integra difetto di istruttoria ed eccesso di potere per errata valutazione dei fatti. La preclusione fondata su una coabitazione impossibile vulnera le esigenze di accelerazione dell’iter autorizzatorio, contrasta con l’interesse pubblico alla capillare diffusione del servizio (Cons. Stato n. 561 del 2025) e pone nel nulla il principio di assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria (Cons. Stato n. 5104 del 2024).
Non vale l’argomento difensivo secondo cui la coabitazione andrebbe intesa estensivamente, in riferimento a impianti autorizzati ma non ancora realizzati. Il Collegio osserva che rileva l’alterità soggettiva dell’altro gestore e che l’interpretazione del Gruppo Tecnico è priva di valenza provvedimentale. La disciplina sulla coubicazione (art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003) presuppone impianti già autorizzati ed insediati ed opera come extrema ratio rispetto al diniego.
Gli ulteriori rilievi procedimentali del Comune sono privi di base: la P.A. non può esigere documenti diversi dall’all. 13, mod. A e non può imporre oneri non previsti dalla normativa di settore (Cons. Stato n. 744 del 2025). Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e degli atti istruttori assorbiti, senza annullamento dell’art. 6-bis, restando l’illegittimità confinata nelle erronee valutazioni applicative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.