Divieto di ritorno nel Comune non sovrapponibile alle valutazioni del giudice penale (TAR Toscana n. 1821 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, non può limitarsi a recepire l’esistenza di un procedimento penale e la valutazione già espressa dal giudice penale sull’adeguatezza della misura cautelare in atto. L’Amministrazione che intenda imporre una misura più afflittiva di quella già disposta dall’Autorità giudiziaria deve indicare elementi nuovi e concreti di pericolosità attuale, non la mera eventualità futura di una revoca della misura penale. La motivazione è apparente quando omette il presupposto soggettivo della dedizione abituale alla commissione di reati e quello oggettivo della lesione o del pericolo concreto per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Costituisce vizio istruttorio decisivo la mancata considerazione del radicamento sociale e lavorativo del destinatario nel territorio da cui è disposto l’allontanamento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara con cui gli è stato imposto il divieto di far ritorno nel Comune di Massa per due anni dalla notifica. A fondamento della misura l’Amministrazione pone un procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., un pregiudizio di polizia per atti persecutori e una condanna ex art. 387-bis cod. pen., ancora sub judice.
Nel procedimento penale il GIP, dopo gli arresti domiciliari, aveva sostituito la misura con il divieto di avvicinamento alle persone offese e con l’applicazione di un braccialetto elettronico, con ulteriori prescrizioni. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, comma 1, lett. c), e degli artt. 2 e 8, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, nonchè eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione illogica, lamentando la sovrapposizione alla valutazione del giudice penale. Il Ministero dell’Interno chiede il rigetto. Il Tribunale respinge l’istanza cautelare per assenza del periculum e, all’udienza del 23 settembre 2026, trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando un evidente difetto di istruttoria e di motivazione. Il comportamento del ricorrente è già stato oggetto di valutazione da parte del giudice penale, che ha ritenuto sufficiente, a tutela delle persone offese, l’apposizione del braccialetto elettronico.
Il successivo divieto di ritorno nel Comune si limita a prendere atto di quel procedimento e di quella nuova valutazione dell’Autorità giudiziaria, introducendo di fatto una misura precauzionale ulteriore sulle stesse vicende, senza esplicitare le ragioni di una più intensa privazione della libertà personale rispetto a quella già in essere. L’Amministrazione ha così aggravato la posizione del ricorrente senza indicare elementi nuovi e concreti, finendo per sovrapporsi a una valutazione già compiuta in altra sede. Anche il richiamo a una possibile futura revoca della misura penale attiene a un’eventualità ipotetica, inidonea a integrare una pericolosità attuale e concreta.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il foglio di via obbligatorio deve fondarsi su circostanze concrete, provate, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Cons. Stato, sez. III, n. 38969 del 2025), assumendo rilievo centrale il profilo soggettivo della “dedizione” e quello oggettivo dell’attitudine offensiva dei reati rispetto ai beni tutelati. La misura può essere adottata solo in presenza di comportamenti concreti e attuali, non sulla base di meri sospetti o di soli procedimenti penali in corso (Cons. Stato, sez. III, n. 3781 del 2018; TAR Campania, Napoli, n. 4333 del 2024). Nel provvedimento impugnato manca il presupposto soggettivo della dedizione e non è dimostrato il presupposto oggettivo della lesione o del pericolo concreto per la sicurezza e la tranquillità pubblica.
La motivazione è quindi non solo insufficiente, ma del tutto apparente, in contrasto con l’art. 3 della legge n. 241/1990. Il Collegio condivide il rilievo sul rischio di un uso distorto della misura, adottata non per esigenze di sicurezza pubblica ma per neutralizzare presunti comportamenti già oggetto di procedimenti penali in corso. Emerge inoltre un difetto di istruttoria: la proposta della Squadra Mobile afferma l’assenza di attività lavorativa nella provincia, mentre l’ordinanza del GIP dà atto delle ragioni lavorative addotte. La Questura ha omesso di considerare che il ricorrente è titolare e unico addetto di un’impresa, con conseguente esigenza di transitare nel territorio del Comune di Massa. La mancata considerazione del radicamento sociale nel Comune da cui è disposto l’allontanamento integra vizio istruttorio decisivo (TAR Sicilia – Catania, n. 1646 del 2024). Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona…
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori