Delibera di riavvio procedimentale non impugnabile se la misura è solo ipotizzata (TAR Lombardia n. 3607 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un’autorità amministrativa indipendente riavvia un procedimento volto all’introduzione di una misura, senza approvarla, costituisce atto di natura endoprocedimentale non avente carattere lesivo immediato. Tale atto non è impugnabile, difettando l’interesse al ricorso, allorché la misura ivi soltanto ipotizzata possa ancora subire modifiche nel corso del procedimento, anche per quanto riguarda il suo ambito soggettivo di applicazione, e non sia stata in concreto adottata. L’eventuale successiva interruzione del procedimento, determinata dalla constatata incompatibilità della misura ipotizzata con il diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, rende del tutto attuale la carenza di interesse all’impugnazione, non potendo l’accoglimento dei ricorsi avverso il provvedimento di interruzione determinare la riviviscenza della misura mai approvata.
Il Fatto
La società, multiutility attiva nella produzione e vendita di energia elettrica, è utente ad alto consumo di gas naturale ed è direttamente allacciata alla rete di trasporto. Essa ha impugnato la deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas, con cui l’Autorità aveva disposto il riavvio, per i periodi tariffari 2018-2019 e 2020-2023, del procedimento finalizzato ad assicurare agli operatori alto consumanti la maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto prescritta dall’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2012. La società censurava la scelta di accordare il beneficio esclusivamente ai soggetti che avevano proposto ricorso contro i provvedimenti di approvazione dei metodi tariffari, lamentando un pregiudizio alle dinamiche concorrenziali.
Costituitasi l’Autorità per resistere al ricorso, è intervenuta ad adiuvandum la federazione delle imprese energetiche e idriche, la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la delibera impugnata perso efficacia a seguito della successiva deliberazione n. 400/2025/R/Gas, che ha interrotto il procedimento senza approvare alcuna misura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La delibera impugnata è stata qualificata come atto di natura endoprocedimentale, in quanto si era limitata a riavviare il procedimento, senza introdurre alcuna concreta misura.
La misura in essa ipotizzata era, infatti, solo eventuale e avrebbe potuto subire modifiche in corso di procedimento, anche con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione. Tale atto, pertanto, non era suscettibile di ledere attualmente la sfera giuridica della ricorrente, difettando il requisito dell’attualità dell’interesse ad impugnare.
Il Collegio ha inoltre osservato che il procedimento era stato successivamente interrotto con la deliberazione n. 400/2025/R/Gas, senza l’approvazione di alcuna misura, essendo stata la soluzione ipotizzata considerata dalla Commissione Europea in contrasto con il diritto UE in materia di aiuti di Stato. L’eventuale accoglimento dei ricorsi proposti da altri operatori avverso tale provvedimento di interruzione non avrebbe potuto determinare la riviviscenza della misura mai approvata, dovendo ARERA individuare soluzioni differenti e conformi alla normativa europea.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.