Accesso difensivo senza valutazione di ammissibilità o decisività (TAR Lazio n. 9674 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi, la domanda di ostensione finalizzata all’esercizio del diritto di difesa non richiede alcuna valutazione, da parte dell’amministrazione detentrice del documento o del giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., in ordine all’ammissibilità, all’influenza o alla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurando, trattandosi di apprezzamento riservato all’autorità giudiziaria investita della questione. Tale ultronea valutazione è consentita solo nell’ipotesi di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, riconducibile a un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo. L’interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 sussiste in capo al richiedente che intenda acquisire elementi istruttori afferenti alla propria posizione personale per articolare le proprie difese, anche in sede di futura controversia giurisdizionale.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel 2022 e rinnovato nel gennaio 2025, si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione per chiedere un ulteriore rinnovo, ma la Questura aveva rifiutato di ricevere l’istanza, richiamando le modifiche restrittive introdotte dal c.d. Decreto Cutro all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. L’interessato, volendo adire il giudice ordinario avverso il rifiuto, aveva pertanto inoltrato un’istanza di accesso alla Questura e alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, chiedendo l’ostensione della documentazione relativa al procedimento di riconoscimento del precedente permesso, in particolare il parere favorevole all’epoca adottato dalla Commissione. La Questura aveva fornito la documentazione in proprio possesso, mentre la Commissione non aveva dato alcun seguito all’istanza, determinando la formazione di un silenzio-rifiuto parziale avverso il quale l’interessato aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse “diretto, concreto ed attuale” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, alla conoscenza degli atti e dei documenti acquisiti al fascicolo relativo al procedimento che lo riguarda. La richiesta di accesso concerneva, infatti, elementi istruttori afferenti alla posizione personale del richiedente, in relazione ai quali non poteva essere disconosciuta l’esistenza di un diretto interesse conoscitivo, attesa la definizione in senso negativo della procedura di rinnovo della protezione speciale e la strumentalità dell’ostensione all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale controversia.

Il Collegio ha quindi scrutinato la posizione della Commissione Territoriale, la quale aveva giustificato l’inerzia sostenendo che la pratica dovesse considerarsi conclusa, che il permesso era stato riconosciuto e rinnovato senza necessità di conferma alcuna da parte della Commissione stessa e che la possibilità di ottenere un ulteriore rinnovo non sarebbe prevista dalla norma, residuando la sola facoltà di presentare domanda di protezione internazionale.

Tali argomentazioni sono state ritenute non satisfattive. Il Tribunale ha affermato che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione. Detta valutazione è consentita esclusivamente nel caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, ovvero in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo, richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con ordine alla Commissione Territoriale di consentire la consultazione e l’estrazione di copia del documento oggetto dell’istanza di accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Tribunale ha altresì liquidato il compenso al difensore, ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura di euro 1.806,50, determinata ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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