Danni da fauna selvatica giurisdizione amministrativa e indennizzo del solo danno emergente (TAR Abruzzo n. 372 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento del contributo regionale per i danni causati alle colture dalla fauna selvatica, previsto dalla legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10, involge una situazione di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La qualificazione risarcitoria operata dalla parte non modifica il riparto, che si determina in base al petitum sostanziale e alla natura della situazione soggettiva dedotta. Il riconoscimento del contributo è mediato dall’esercizio del potere amministrativo ed è condizionato, nell’an debeatur, alla disponibilità delle risorse stanziate e, nel quantum, ai criteri regolamentari. L’indennizzo è parametrato esclusivamente al danno emergente, cioè all’intero valore del prodotto perduto, restando esclusi i profili di lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato e la futura riduzione della produzione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa agricola presentava alla Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 10/2003, la domanda per ottenere il ristoro dei danni causati dalla fauna selvatica ai propri vigneti. Il tecnico regionale accertava una perdita di produzione per danni da cinghiali e cervi. Con successiva nota l’Ufficio competente comunicava che il danno liquidabile, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, ammontava a poche migliaia di euro, invitando il richiedente a rendere la dichiarazione sugli aiuti de minimis.

Il ricorrente contestava la quantificazione e proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del verbale di accertamento e stima e la condanna della Regione al pagamento di una somma molto superiore, a titolo risarcitorio. A sostegno produceva una relazione tecnica che lamentava la mancata considerazione del valore di trasformazione del prodotto e della riduzione della produzione negli anni a venire. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione e la disattende. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5399 del 2018, il Tribunale ribadisce che la giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, ossia alla natura della situazione soggettiva dedotta e alla tutela apprestata dall’ordinamento, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

Il ricorrente, pur qualificando come risarcitoria la domanda ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo, ha in realtà chiesto, previo annullamento dell’atto conclusivo del procedimento, l’integrale riconoscimento di un contributo di natura indennitaria per i danni alle colture. Tale contributo è riconosciuto in misura pari al 100% del valore del prodotto perduto.

Il riconoscimento è mediato dall’esercizio del potere amministrativo. Ai sensi dell’art. 4-ter della legge regionale n. 10/2003, la Giunta definisce con regolamento i criteri di riparto degli stanziamenti e le modalità di concessione dei contributi; il relativo regolamento è stato adottato con decreto del Presidente della Giunta n. 1 del 2004. L’erogazione è condizionata, nell’an, alla disponibilità delle risorse di bilancio e, nel quantum, ai criteri individuati dall’amministrazione. La situazione soggettiva del richiedente è dunque di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, come già affermato dal TAR Abruzzo n. 513 del 2023.

Nel merito il ricorso è infondato. Richiamando la sentenza n. 245 del 2024, resa tra le medesime parti, il Collegio ribadisce che l’indennizzo è parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto. Esulano dalla quantificazione i profili di lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo. La Regione ha perciò correttamente quantificato il contributo con riferimento all’intero valore del prodotto perduto, i cui parametri di valutazione non sono stati contestati.

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta, anche in ragione dell’intervento di un precedente giurisprudenziale tra le medesime parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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