Contributi ricostruzione post-sisma: giurisdizione ordinaria sulla ripetizione delle somme erogate (TAR Abruzzo n. 373 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici concessi per la ricostruzione, la controversia che investe la fase successiva alla concessione si distingue dalla fase procedimentale di valutazione della domanda. Quando la riduzione del contributo e la conseguente ripetizione delle somme già erogate non derivano dall’annullamento o dalla revoca dell’atto di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico, ma dall’inosservanza degli obblighi che disciplinano il rapporto di sovvenzione, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo. La cognizione appartiene quindi al giudice ordinario, restando devoluta al giudice amministrativo la sola fase dell’attribuzione del beneficio.

Il Fatto

Il condominio proprietario di un edificio dichiarato inagibile per il sisma aquilano del 6 aprile 2009 chiedeva al Comune il contributo per demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 39 del 2009 e dell’O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009. L’istruttoria tecnico-economica si concludeva positivamente e la domanda veniva ammessa a contributo definitivo per poco più di due milioni e mezzo di euro. L’esecuzione integrale dei lavori era affidata dalla consorziata alla società ricorrente, con contratto di appalto del novembre 2012; l’amministrazione erogava la quasi totalità della somma.

Nel novembre 2015 la pratica era estratta a fini di controllo a campione ai sensi dell’art. 7 dell’O.P.C.M. n. 3790 del 2009. Seguiva la comunicazione dei motivi ostativi e, nel maggio 2017, il provvedimento con cui il Comune rideterminava il contributo liquidabile in misura inferiore, recuperando la differenza mediante escussione della polizza fideiussoria e richiesta di restituzione del residuo. Respinta l’istanza di autotutela, la società impugnava dinanzi al TAR, che tratteneva la causa in decisione dopo aver dato avviso della possibile sussistenza di un profilo di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e la ritiene fondata. Il provvedimento impugnato non revoca il contributo per sopravvenuta ponderazione dell’interesse pubblico, ma si limita a rideterminarne l’ammontare, perché il costo effettivo dell’intervento si è rivelato inferiore a quello originariamente ammesso: i lavori sono stati eseguiti in modo parzialmente difforme dal preventivo, con minori costi, e senza stipula della polizza postuma decennale, il cui onere era però computato nella scheda di convenienza.

Da qui la qualificazione della fattispecie. La riduzione del contributo e la correlativa richiesta di restituzione si collocano nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento e non presuppongono alcun vizio genetico dell’atto di concessione. Il Collegio richiama il criterio distintivo consolidato: la fase di valutazione della domanda resta connotata dall’esercizio del potere amministrativo, con posizione di interesse legittimo del privato; la fase successiva, afferente all’erogazione o alla ripetizione, può invece involgere un diritto soggettivo quando oggetto della lite è l’osservanza degli obblighi imposti con la concessione.

Il Tribunale richiama in proposito T.A.R. Umbria 4 settembre 2017 n. 571 e l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8049 del 2018 e n. 150 del 2013, oltre all’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, per distinguere l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità — devoluti al giudice amministrativo — dall’inadempimento degli obblighi del beneficiario, che appartiene al giudice ordinario. Respinge inoltre la tesi della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe esercitato un potere di autotutela: il provvedimento di concessione non è stato annullato e recava già la clausola di salvezza delle economie verificate in sede di avanzamento o ultimazione dei lavori.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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