Ammonimento per violenza domestica: basta un solo atto grave o commesso davanti (TAR Lombardia n. 1843 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’ammonimento questorile previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con modificazioni in legge n. 38/2009, si perfeziona anche in presenza di un solo episodio di violenza domestica, purché grave o commesso in presenza di minorenni, poiché la definizione dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito in legge n. 119/2013, non richiede la reiterazione delle condotte. L’ammonimento assolve una funzione cautelare e preventiva, adottata su base indiziaria e con logica probabilistica, ed è estraneo a ogni inversione dell’onere della prova a carico del destinatario. La natura urgente del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e dell’audizione preventiva, restando il Questore libero di valutare la necessità di ulteriori indagini.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico avverso l’ammonimento emesso dal Questore. L’atto questorile era scaturito da un episodio di violenza domestica avvenuto nell’abitazione familiare, in presenza delle figlie minori, con aggressione alla coniuge. Il ricorrente aveva dedotto l’episodicità delle condotte contestate e l’illegittima inversione dell’onere probatorio.

Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile per nullità della notificazione, effettuata direttamente agli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni invece che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il Consiglio di Stato, in riforma, aveva annullato con rinvio la decisione, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta l’unica censura del ricorso, incentrata sull’asserita inversione dell’onere della prova e sulla risalenza e episodicità dell’atto di violenza. Il Collegio ritiene la doglianza infondata, osservando che il quadro acquisito dalle informazioni assunte in loco dal personale di Polizia risultava verosimile e parzialmente confermato dallo stesso ricorrente in sede di ricorso gerarchico.

Quanto alla dedotta inversione dell’onere probatorio, il Tribunale esclude che essa sia stata posta in essere. La determinazione questorile risulta giustificata dalla funzione tipicamente cautelare e preventiva dell’ammonimento, che opera su base indiziaria e secondo una logica probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione.

La Corte richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo cui lo scopo dell’ammonimento non è anticipare la soglia di punibilità delle condotte persecutorie, ma evitare che ulteriori condotte lesive siano ripetute, a prescindere dal successivo vaglio del giudice penale. L’ammonimento, per costante giurisprudenza, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento né della previa audizione dell’autore dei comportamenti.

Il Tribunale esclude la violazione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 93/2013. La definizione di violenza domestica contempla infatti anche un unico atto grave o commesso in presenza di minorenni, non essendo l’intervento del Questore limitato a una pluralità di atti reiterati e non episodici. Il presupposto si perfeziona anche con una sola condotta violenta, purché grave, connotazione che il legislatore presume quando l’azione avviene davanti a minorenni.

Infine, il Collegio ritiene non illegittimo il provvedimento prefettizio per aver confermato la misura a fronte di fatti risalenti a circa tre mesi addietro. I rapporti tra i coniugi, in fase di separazione, non risultavano normalizzati, persistendo contrasti documentati da successiva annotazione di Polizia. I provvedimenti impugnati risultano pertanto immuni dalle contestazioni formulate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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