Avviso orale e autonomia della pericolosità sociale dal giudizio penale (TAR Abruzzo n. 378 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è sorretto da motivazione sintetica ma esaustiva quando richiama puntualmente la vicenda penale del destinatario e la condanna conseguita per un reato di particolare gravità, quale la detenzione di ingente materiale pedopornografico, che offende l’integrità fisica o morale dei minorenni ai sensi dell’art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011. Il giudizio di pericolosità sociale espresso dall’autorità amministrativa è autonomo rispetto all’accertamento penale: la concessione delle attenuanti generiche e di una pena non elevata non esclude la sussistenza dei presupposti dell’avviso. La mancata impugnazione del diniego di accesso nella sede propria del rito non consente di contestarlo nel giudizio avverso l’avviso orale,essendo divenuto definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 600-quater, comma 2, cod. pen. e sottoposto agli arresti domiciliari. Il Questore della Provincia di Teramo emetteva un primo avviso orale, sospeso dal TAR con ordinanza cautelare e con salvezza del potere di rinnovare il procedimento. Preso atto della sospensione e della sopravvenuta condanna, il Questore adottava un nuovo avviso orale, con cui intimava al destinatario di tenere una condotta di vita conforme alla legge.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, chiedendone l’annullamento previa sospensione, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La Questura si costituiva e chiedeva la reiezione. La domanda cautelare era respinta; all’udienza pubblica del 13 marzo 2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo il Collegio esclude la violazione delle garanzie partecipative: il provvedimento dà conto della comunicazione di avvio del procedimento e della produzione di memorie da parte dell’interessato, con partecipazione effettiva. Quanto al lamentato diniego di accesso, il ricorrente non lo ha impugnato nella sede del rito dell’accesso, sicché quel provvedimento è divenuto definitivo e non può essere contestato nel diverso giudizio avverso l’avviso orale.
Nel merito il TAR ritiene la motivazione sintetica ma esaustiva. Il provvedimento richiama puntualmente la vicenda penale e la condanna riportata dal ricorrente, relativa alla detenzione di ingente materiale pedopornografico: la condotta offende l’integrità fisica o morale dei minorenni e integra il presupposto dell’art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011. La quantità ingente di materiale, pari a centinaia di video e fotografie, è ritenuta indicativa di una personalità dedita a reati di quella specie. Le censure di astrattezza e carenza istruttoria sono quindi infondate: l’accertamento penale, fatto proprio dall’avviso, è reale e concreto.
Il Collegio ribadisce che l’avviso orale ha natura di semplice avvertimento, non di preavviso di misura restrittiva: l’eventuale conseguenza sanzionatoria dipende da un comportamento futuro ed eventuale del destinatario. Il procedimento amministrativo, inoltre, resta autonomo da quello penale nell’individuazione della pericolosità. La concessione delle attenuanti generiche e di una pena ritenuta non elevata non comporta automaticamente l’assenza di pericolosità, poiché il ricorrente è stato comunque condannato per una grave fattispecie di reato a prescindere dal comportamento processuale.
Il ricorso è perciò respinto nel merito. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della Questura; il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico