Danno da ritardo e affidamento incolpevole: oneri probatori e colpa della p.a. (C.G.A.R.S. n. 19 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 è risarcibile solo se la condotta dell’amministrazione è oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà e soggettivamente imputabile a titolo di colpa o dolo. Non basta l’affidamento incolpevole del privato: occorre la prova del danno evento, del danno conseguenza e del nesso causale con la condotta scorretta, secondo la logica del “più probabile che non”. L’ampia discrezionalità che connota il procedimento di variazione urbanistica, anche in presenza di pareri favorevoli, non radica alcun affidamento tutelabile sulla positiva conclusione del procedimento. La mancata impugnazione del provvedimento conclusivo consente a questo di operare in modo precettivo, impedendo che il danno sia qualificato come ingiusto.

Il Fatto

La società appellante presenta al Comune un progetto per un distributore di carburanti con servizi collaterali su area destinata a verde agricolo. Su indicazione dell’amministrazione attiva il procedimento di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, chiedendo al SUAP la convocazione della conferenza di servizi per la variante urbanistica. Dopo un iter complesso, il Consiglio comunale non approva la proposta di variante.

La società non impugna la delibera consiliare e propone domanda risarcitoria per il danno da ritardo e da condotta scorretta. Il TAR accoglie l’azione demolitoria sui motivi aggiunti avverso il diniego di permesso di costruire, ma respinge la domanda risarcitoria. Propone appello avverso tale capo.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo, il Collegio esclude che il primo giudice abbia perimetrato la domanda al solo danno da ritardo: la sentenza appellata si limita a rilevare che nessun profilo di danno da provvedimento illegittimo era stato dedotto con l’atto introduttivo. Il richiamo alla buona fede e alla correttezza è invece scrutinato nel merito.

Su questo terreno la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 21 del 2021: la responsabilità per violazione dei canoni di correttezza esige un affidamento tutelabile, il carattere ingiustificato del recesso e la colpa dell’amministrazione. Nel caso concreto, le plurime sedute della conferenza di servizi e le richieste di integrazione progettuale costituiscono evenienze fisiologiche dell’iter prescelto, non comportamenti scorretti.

La mancata approvazione della variante integra una legittima valutazione discrezionale dell’organo consiliare. L’ampia discrezionalità, riconosciuta dalla stessa appellante, impedisce di radicare un affidamento sulla conclusione positiva del procedimento, malgrado i pareri favorevoli raccolti.

Sul secondo motivo, il Collegio conviene che il termine dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. decorresse dall’atto conclusivo del procedimento, ma la sentenza non è riformabile perché il TAR ha respinto la domanda nel merito. Sul terzo motivo, richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, si ribadisce che il danno da ritardo richiede prova di danno evento, danno conseguenza e nesso causale. Il primo giudice ha correttamente applicato il principio della necessaria prognosi positiva sulla spettanza del bene della vita: l’istanza non impugnata ha inciso sulla verifica della ingiustizia del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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