Dehors e corsia di soccorso: legittimo il limite regolamentare di 3,50 metri (TAR Toscana n. 27 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può individuare con regolamento, nell’esercizio della discrezionalità in materia di occupazione di suolo pubblico, una corsia carrabile libera di larghezza minima pari a 3,50 metri destinata al transito dei mezzi di servizio e soccorso. Tale prescrizione, coerente con la normativa antincendi richiamata (art. 5, punto 5.3, D.M. 9 aprile 1994; art. 2, punto 2.2.0, D.M. n. 246/1987), costituisce attuazione ragionevole e proporzionata dell’art. 20 del D. Lgs. n. 285/1992 e non contrasta con l’art. 41 Cost., che consente limiti all’iniziativa economica a tutela della sicurezza e della salute. Il diniego che si limiti ad applicare il parametro regolamentare non richiede motivazione ulteriore. Il diniego di autotutela privo di nuova istruttoria è atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Una società che gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Firenze chiede al Comune il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto, per una superficie di 9,70 mq sviluppata lungo una via con larghezza, in corrispondenza dell’occupazione, di 3,90 metri.
A seguito di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e delle osservazioni della richiedente, il Comune respinge definitivamente l’istanza, richiamando il parere contrario della Conferenza di Servizi e il limite di 3,50 metri di corsia libera previsto dal Regolamento comunale sui dehors, oltre alla profondità minima di un metro. La società impugna il diniego, il Regolamento e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, dolendosi del difetto di motivazione e dell’illegittimità delle prescrizioni regolamentari. Propone poi motivi aggiunti avverso il diniego di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure procedimentali: la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 ha garantito il contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione per relationem è espressamente ammessa dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. L’Amministrazione, applicando il parametro regolamentare, non era tenuta a una motivazione ulteriore.
Nel merito, il diniego tutela un interesse pubblico primario, la sicurezza e incolumità pubblica, connesso al transito dei mezzi di soccorso. Il provvedimento di concessione ha natura discrezionale e il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di manifesta incongruità o illogicità; la giurisprudenza richiamata (TAR Lombardia n. 1457 del 2023, Cons. Stato n. 9847 del 2022, Cons. Stato n. 4129 del 2024) conforta tale impostazione.
La censura sulla morfologia del luogo è infondata: il tratto interessato dall’occupazione ha larghezza di 3,90 metri e consente il rispetto del limite; il restringimento successivo è estraneo all’occupazione richiesta.
Le norme regolamentari non contrastano con l’art. 20 del D. Lgs. n. 285/1992, che non impone di autorizzare l’occupazione in assenza di pregiudizio, ma attribuisce all’ente il potere discrezionale di valutarla. Il limite dei 3,50 metri è coerente con l’art. 5, punto 5.3, D.M. 9 aprile 1994 e con l’art. 2, punto 2.2.0, D.M. n. 246/1987, risultando ragionevole e proporzionato. Non pertinenti sono l’art. 140 d.P.R. n. 495/1992 e il D.M. 5 novembre 2001, come i decreti settoriali sulla prevenzione incendi richiamati. Nessuna contraddizione sussiste con l’art. 5 del Regolamento, che disciplina fattispecie diverse.
La lesione dell’iniziativa economica è esclusa: l’art. 41, secondo comma, Cost. consente limiti a tutela della sicurezza. Quanto ai motivi aggiunti, i primi due sono inammissibili, perché il diniego di riesame è atto meramente confermativo privo di nuova istruttoria; gli altri sono infondati o ripropositivi. Il ricorso principale è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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