Autotutela tardiva e falsa rappresentazione dei fatti in senso penalistico (TAR Puglia n. 217 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio può essere superato, ai sensi del comma 2-bis, solo quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti. Tale nozione va letta in chiave strettamente penalistica e richiede un comportamento deliberatamente preordinato all’induzione in errore della pubblica amministrazione. Non integra la fattispecie la mera incompletezza, omissione, imprecisione o contraddizione degli elaborati progettuali, né un errore interpretativo della normativa vincolistica, quand’anche esso abbia indotto il tecnico a ritenere realizzabile l’opera. In tali casi l’amministrazione resta vincolata al termine perentorio e l’annullamento tardivo è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il competente ufficio del Comune di Polignano a Mare ha annullato in autotutela, ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, il permesso di costruire rilasciato nel maggio 2019 e i titoli edilizi precedentemente formatisi in suo favore, relativi a un fabbricato destinato in parte ad abitazione e in parte a deposito di attrezzature agricole e garage. L’amministrazione ha ravvisato la violazione di prescrizioni poste a tutela di emergenze geomorfologiche dell’area, ritenendo che la relazione tecnica del progettista avesse traslato la delimitazione della dolina per collocare l’edificio fuori dalla stessa, con omessa richiesta del parere vincolante dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
L’impugnazione si è estesa all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi adottata nel giugno 2023. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione del termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela, l’insussistenza di una condotta di falsa rappresentazione e l’irrilevabilità, al momento del rilascio, delle emergenze geomorfologiche poi valorizzate. Il Comune si è costituito per resistere; la Regione Puglia e la controparte privata non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla disciplina dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il comma 2-bis consente l’annullamento oltre i dodici mesi quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
Il punto centrale è la qualificazione della nozione di falsa rappresentazione dei fatti. Secondo il Tribunale essa va intesa in chiave strettamente penalistica. A sostegno concorrono l’accostamento all’ipotesi del mendacio accertato con sentenza definitiva e l’intento del legislatore di attribuire all’annullamento tardivo il valore di risposta estrema rispetto a condotte munite di disvalore penale. Ne deriva che la falsa rappresentazione deve essere conseguenza di un comportamento deliberatamente preordinato all’induzione in errore della pubblica amministrazione: al concetto generale di falso si aggiunge il coefficiente di volontarietà della condotta.
Applicando tale criterio, il Collegio ha rilevato che l’assunto dell’amministrazione — una artata traslazione dell’area di delimitazione della dolina verso ovest — è rimasto indimostrato, così come mancano elementi per ritenere che il beneficiario abbia offerto un contributo fraudolento alla rappresentazione non veritiera. Gli ulteriori profili posti a base dell’annullamento esulano dalla fattispecie.
La relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire evidenzia, invece, un errore nell’interpretazione e applicazione della normativa vincolistica, che ha indotto il professionista a considerare realizzabile l’opera. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui non ogni incompletezza, omissione, errore o contraddizione negli elaborati integra la falsa rappresentazione, dovendo l’erroneità essere tale da non essere rilevabile in un’ordinaria istruttoria ed evidenziare un intento fraudolento; e quello secondo cui il termine perentorio non è superabile per mere errate interpretazioni della normativa da parte del richiedente.
Poiché il permesso risulta rilasciato il 21 maggio 2019 e l’autotutela è intervenuta oltre due anni dopo, il provvedimento è stato annullato: l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere al più tardi entro il 21 maggio 2020, non ricorrendo l’ipotesi della falsa rappresentazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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