Danno da ritardo: onere di prova e presentazione tardiva dell’istanza (TAR Sardegna n. 169 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo non si presume iuris tantum per il solo superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento favorevole. Il danneggiato deve provare i presupposti oggettivi (sussistenza e ammontare del danno, sua ingiustizia, nesso causale) e soggettivi (dolo o colpa). La domanda risarcitoria fondata su enunciazioni generiche e prive di supporto probatorio è infondata. La presentazione tardiva dell’istanza, avvenuta a stagione già avviata, incide sulla stessa configurabilità del pregiudizio, perché rende impossibile il proficuo utilizzo del titolo nel periodo stagionale richiesto. Il thema decidendum è delimitato dall’istanza effettivamente presentata: le annualità per cui non risultano domande non possono fondare pretese risarcitorie.
Il Fatto
Una società alberghiera, titolare di un hotel nel Comune di Alghero, presenta in data 8 luglio 2013 istanza di concessione demaniale marittima a carattere stagionale su un tratto di litorale prospiciente la struttura, per posizionarvi una piattaforma amovibile destinata alla balneazione dei clienti. Dopo integrazioni istruttorie, il dirigente comunale respinge la richiesta nel 2016, rilevando il contrasto con le direttive regionali, con il codice della navigazione, con l’interesse alla libera fruizione del litorale e con la presenza di usi civici.
La società impugna il diniego; il TAR accoglie la domanda cautelare e, con sentenza n. 88 del 6 febbraio 2017, annulla il provvedimento negativo. La concessione viene rilasciata solo il 24 maggio 2017. La ricorrente agisce quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 250.000,00, lamentando la condotta dilatoria del Comune e il ritardo nella conclusione del procedimento originario e di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare delimita il thema decidendum: l’istanza del 2013 tendeva a ottenere la concessione per la sola stagione 2013, e solo in relazione a tale ambito temporale va valutato il danno da ritardo. Per le annualità successive non risultano analoghe richieste, sicché le pretese corrispondenti restano prive di supporto.
Superata la delimitazione, il TAR scrutinizza il merito risarcitorio. Riconosce che l’ufficio comunale non ha chiuso l’istruttoria nei tempi, integrando un comportamento inerte potenzialmente idoneo ad arrecare danno. Tuttavia il pregiudizio è solo genericamente enunciato e sfornito del benché minimo supporto probatorio.
Il Collegio richiama la regola consolidata: il danno da ritardo non può presumersi iuris tantum per il mero superamento del termine. Il danneggiato deve provare i presupposti oggettivi — sussistenza e ammontare del danno, ingiustizia, nesso causale — e soggettivi, cioè dolo o colpa. Sul punto la ricorrente si limita a enunciazioni generiche.
Decisiva è la tempistica. L’istanza è stata presentata a stagione estiva abbondantemente avviata; il tempo necessario all’istruttoria e alla realizzazione della piattaforma rendeva sostanzialmente impossibile un utilizzo proficuo entro i limiti stagionali. Il lamentato mancato incremento di prenotazioni e tariffe resta indimostrato, come pure il maggior guadagno da servizio bar, meramente ipotetico. Anche il danno all’immagine non è riconosciuto, perché è la tardiva presentazione della richiesta ad aver impedito l’uso pubblicitario del valore aggiunto della struttura.
Il TAR valorizza infine una contraddizione della stessa ricorrente: se un titolo ottenuto a fine maggio 2017 era considerato tardivo per l’allestimento, a maggior ragione un titolo richiesto l’8 luglio 2013 non avrebbe potuto arrecare un danno risarcibile. Il ricorso è dunque infondato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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