Ottemperanza e commissario ad acta: inadempimento del Comune e rigetto delle astreintes (TAR Sardegna n. 168 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo, già accertato con sentenza passata in giudicato, di concludere con provvedimento espresso il procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 giustifica l’assegnazione di un nuovo termine e la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di quello precedentemente nominato e rimasto inerte. L’eccezione dell’Ente secondo cui il ricorrente sarebbe mero usufruttuario del fondo non è opponibile in questa fase, perchè l’obbligo di provvedere nei suoi confronti è già coperto dal giudicato e, comunque, è stata efficacemente smentita dalla documentazione prodotta. Le domande di astreintes formulate dopo la sentenza di esecuzione sono respinte quando ricorra una situazione di obiettiva difficoltà dell’Ente e la nomina del commissario appaia idonea ad assicurare la definizione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di disporre l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, di un terreno di sua proprietà sul quale era stata avviata una procedura ablatoria mai conclusa con decreto di esproprio. Con sentenza di cognizione la Sezione aveva accertato l’obbligo dell’Ente di pronunciarsi espressamente sull’istanza; con successiva sentenza di ottemperanza il Comune era stato condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni e a corrispondere una penalità di mora, con contestuale nomina del commissario ad acta.

Notificata la sentenza di esecuzione, l’Amministrazione non vi aveva dato seguito e il commissario non era intervenuto. Il ricorrente ha quindi introdotto la presente fase chiedendo la condanna del Comune al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreintes. L’Ente ha eccepito l’inammissibilità della domanda e ha rappresentato di aver avviato il procedimento e approvato il debito fuori bilancio per le spese legali, versando poi una relazione istruttoria sulla situazione del procedimento acquisitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dimostrato, anche sulla base di quanto riconosciuto dal Segretario comunale in sede istruttoria, il perdurante inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il procedimento di acquisizione postuma con provvedimento espresso, già definitivamente accertato con le richiamate sentenze di questa Sezione. Le pronunce di cognizione e di ottemperanza costituiscono, dunque, il titolo dell’obbligo ancora insoddisfatto.

Non assume rilievo l’eccezione del Comune secondo cui il ricorrente sarebbe mero usufruttuario dei terreni. Da un lato, l’obbligo di adottare il provvedimento acquisitivo nei suoi confronti è già definitivamente accertato con sentenze passate in giudicato; dall’altro, il ricorrente ha comunque efficacemente smentito quella tesi producendo la dichiarazione di successione e il certificato di morte della dante causa. La contestazione sulla titolarità del diritto resta estranea al perimetro dell’ottemperanza.

Considerati il perdurante inadempimento e il mancato intervento sostitutivo del commissario già nominato, il Tribunale assegna al Comune l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia per concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento finale. Nomina sin d’ora, in sostituzione di quello rimasto inadempiente, il Direttore del Genio Civile Regionale di Sassari, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in luogo dell’Ente entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Collegio liquida fin da ora, salvo conguaglio, la somma spettante al commissario ad acta, ponendola a carico del Comune laddove il protrarsi dell’inerzia renda necessaria la prestazione. Devono invece essere respinte le due domande di astreintes formulate dopo la pubblicazione della sentenza di esecuzione, considerata la situazione di obiettiva difficoltà in cui versa l’Ente, il fatto che lo stesso si stia attivando per risolvere la complessiva situazione di criticità e che la nomina del nuovo commissario dovrebbe assicurare la definizione del procedimento acquisitivo. Le spese della fase sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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